(Allegato F-art. 322)
 
                              Art. 322. 
 
  I  lavori  in  generale  si  eseguiscono  sulla  base  di  progetti
compilati secondo le norme e discipline gia' in vigore, e  di  quelle
altre  che  potranno  essere  fissate  da  appositi  regolamenti  per
assicurare la regolarita' dei progetti medesimi e la esattezza  delle
analisi e dei calcoli di perizia. 
 
  Essi progetti saranno approvati dal Ministero, previo il  voto  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
 
  Sono eccettuati quei casi speciali nei quali per motivi di  urgenza
l'amministrazione puo' ordinare  la  esecuzione  di  opere  senza  un
preventivo progetto regolare, secondo le norme prescritte dalla legge
di contabilita' generale per tutelare l'interesse dello Stato.