Art. 322. I lavori in generale si eseguiscono sulla base di progetti compilati secondo le norme e discipline gia' in vigore, e di quelle altre che potranno essere fissate da appositi regolamenti per assicurare la regolarita' dei progetti medesimi e la esattezza delle analisi e dei calcoli di perizia. Essi progetti saranno approvati dal Ministero, previo il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono eccettuati quei casi speciali nei quali per motivi di urgenza l'amministrazione puo' ordinare la esecuzione di opere senza un preventivo progetto regolare, secondo le norme prescritte dalla legge di contabilita' generale per tutelare l'interesse dello Stato.