(Allegato F-art. 325)
 
                              Art. 325. 
 
  Alla esecuzione dei lavori e alle somministrazioni si provvede  per
mezzo di contratti stipulati dal Ministero dei lavori pubblici o suoi
delegati, o per economia, nei limiti e secondo  le  norme  prescritte
dalla legge sulla contabilita' generale dello Stato.