ART. 269 (L) 
      (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo) 
 
   1. Per il rilascio di copie di documenti su  supporto  diverso  da
quello cartaceo e'  dovuto  il  diritto  forfettizzato  nella  misura
stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n.  8  del  presente
testo unico.