ART. 272 (L)
(Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 e  dell'articolo  137  del  regio  decreto  18
                       dicembre 1941, n. 1368)

   1.  Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del
decreto  legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137, del
regio  decreto  18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni,
e' triplicato.
   2.   Se   il   diritto  di  copia  non  e'  pagato  spontaneamente
dall'impugnante,  il  funzionario  addetto  all'ufficio  procede alla
riscossione  mediante  iscrizione  a  ruolo,  secondo le disposizioni
della  parte  VII,  e  relative  norme  transitorie,  in  solido  nei
confronti dell'impugnante e del difensore.
 
          Note all'art. 272:
              -  L'art.  164 del decreto legislativo. 28 luglio 1989,
          n. 271, cosi' recita:
              "Art.   164.   (Deposito   delle   copie  dell'atto  di
          impugnazione  e formazione dei relativi fascicoli). - 1. Le
          parti  devono depositare le copie dell'atto di impugnazione
          occorrenti  per la notificazione prevista dall'art. 584 del
          codice.
              2.  Le  parti  devono  inoltre  depositare,  presso  la
          cancelleria  del  giudice  che  ha  emesso il provvedimento
          impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di
          appello,   e   cinque   copie,  nel  caso  di  ricorso  per
          cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.
              3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1
          e  2,  la  cancelleria  provvede  a farle a spese di chi ha
          presentato  l'impugnazione.  I  diritti dovuti per le copie
          sono  triplicati. Qualora chi ha proposto l'impugnazione, a
          seguito  della richiesta da parte della cancelleria a mezzo
          di   lettera   raccomandata   con   tassa   a   carico  del
          destinatario, non provveda al pagamento della somma dovuta,
          il dirigente dell'ufficio di cancelleria emette ingiunzione
          di  pagamento  immediatamente  esecutiva  nei confronti del
          medesimo   e   del   suo   difensore   se  quest'ultimo  ha
          sottoscritto  l'atto. Si osservano le disposizioni previste
          dal  regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione
          delle entrate patrimoniali dello Stato.
              4.  A  cura  della cancelleria presso il giudice che ha
          emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di
          appello,   tre   fascicoli  e,  nel  caso  di  ricorso  per
          cassazione,  sei  fascicoli  contenenti  ciascuno una copia
          della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.".
              -  L'art.  137  del  regio decreto 18 dicembre 1941, n.
          1368, cosi' recita:
              "Art.  137.  (Copie del ricorso e del controricorso). -
          Le  parti  debbono  depositare  insieme  col  ricorso o col
          controricorso  almeno  tre  copie in carta libera di questi
          atti e della sentenza o decisione impugnata.
              Se  non  sono  depositate  le  copie  di  cui  al comma
          precedente,  il  cancelliere  della  corte provvede a farle
          fare  a spese della parte, la quale e' tenuta in solido con
          il  suo  difensore a pagare il relativo importo. In caso di
          inadempienza  il  dirigente  la  cancelleria  ingiunge alla
          parte  ed  al  suo difensore di pagare entro trenta giorni,
          sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
              Si  applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2
          a  28  del testo unico delle norme per la riscossione delle
          entrate  patrimoniali  dello  Stato,  approvato  con  regio
          decreto 14 aprile 1910, n. 639.
              I  diritti  di  scritturazione per le copie stesse sono
          triplicati.
              Una  copia  del  ricorso  o  del  controricorso e della
          sentenza   impugnata   deve  essere  subito  trasmessa  dal
          cancelliere al pubblico ministero.
              Le   copie  dei  ricorsi,  dei  controricorsi  e  delle
          memorie,  debbono  essere  scritte  in  carattere  chiaro e
          facilmente  leggibile; in difetto il cancelliere puo' farle
          rifare  a  spese  della  parte  a norma del secondo e terzo
          comma.".