(Allegato F-art. 337)
 
                              Art. 337. 
 
  I   contratti   in   generale   sono   esecutorii   soltanto   dopo
l'approvazione dell'Autorita' competente secondo le norme  prescritte
dalla legge di contabilita' generale. 
 
  Nei casi di urgenza il Ministero puo' autorizzare il  cominciamento
dei lavori immediatamente dopo  il  deliberamento.  In  tal  caso  il
direttore  delle  opere  terra'  conto  di  tutto  cio'  che  venisse
predisposto o  somministrato  dal  deliberatario  pel  reintegramento
delle spese, quando il contratto non fosse approvato.