Art. 337. I contratti in generale sono esecutorii soltanto dopo l'approvazione dell'Autorita' competente secondo le norme prescritte dalla legge di contabilita' generale. Nei casi di urgenza il Ministero puo' autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terra' conto di tutto cio' che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario pel reintegramento delle spese, quando il contratto non fosse approvato.