(Allegato F-art. 339)
 
                              Art. 339. 
 
  E' vietato all'appaltatore di cedere o  subappaltare  tutta  od  in
parte  l'opera  assunta,   senza   l'approvazione   della   Autorita'
competente, sotto la comminatoria  della  immediata  rescissione  del
contratto e di una multa corrispondente ai ventesimo del  prezzo  del
deliberamento. E'  pure  vietata  qualunque  cessione  di  credito  e
qualunque procura, le quali non siano riconosciute. 
 
  Sono permessi soltanto i cottimi per la esecuzione dei movimenti di
terra, sempre pero' sotto la responsabilita' dell'appaltatore.