Art. 339. E' vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare tutta od in parte l'opera assunta, senza l'approvazione della Autorita' competente, sotto la comminatoria della immediata rescissione del contratto e di una multa corrispondente ai ventesimo del prezzo del deliberamento. E' pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute. Sono permessi soltanto i cottimi per la esecuzione dei movimenti di terra, sempre pero' sotto la responsabilita' dell'appaltatore.