Art. 340. L'Amministrazione e' in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi l'appaltatore avra' ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti -regolarmente, e sara' passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio.