(Allegato F-art. 340)
 
                              Art. 340. 
 
  L'Amministrazione e' in diritto di rescindere il contratto,  quando
l'appaltatore si renda colpevole di frode o di  grave  negligenza,  e
contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. 
 
  In questi casi l'appaltatore avra' ragione  soltanto  al  pagamento
dei lavori eseguiti -regolarmente, e sara' passibile  del  danno  che
provenisse  all'Amministrazione  dalla  stipulazione  di   un   nuovo
contratto, o dalla esecuzione d'ufficio.