(Allegato F-art. 345)
 
                              Art. 345. 
 
  E' facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque  tempo
il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del  valore
dei  materiali  utili  esistenti  in  cantiere,   oltre   al   decimo
dell'importare delle opere non eseguite.