(Allegato F-art. 347)
 
                              Art. 347. 
 
  L'appaltatore deve dichiarare il suo domicilio  legale  e  condurre
personalmente i  lavori,  o  farsi  rappresentare  legittimamente  da
persona idonea  alla  quale  si  possano  impartire  gli  ordini  che
l'andamento dei lavori puo' richiedere; in ogni caso l'appaltatore e'
sempre responsabile verso l'Amministrazione ed i terzi del fatto  dei
suoi dipendenti.