Art. 347. L'appaltatore deve dichiarare il suo domicilio legale e condurre personalmente i lavori, o farsi rappresentare legittimamente da persona idonea alla quale si possano impartire gli ordini che l'andamento dei lavori puo' richiedere; in ogni caso l'appaltatore e' sempre responsabile verso l'Amministrazione ed i terzi del fatto dei suoi dipendenti.