Art. 348. L'appaltatore non puo' pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori, la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale un concorso dell'appaltatore, per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto. Frattanto la impresa non potra' sotto verun pretesto sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori.