(Allegato F-art. 348)
 
                              Art. 348. 
 
  L'appaltatore non puo' pretendere compensi per danni alle  opere  o
provviste se non in casi di forza maggiore e  nei  limiti  consentiti
dal contratto. 
 
  Appena accaduto  il  danno,  l'appaltatore  deve  denunciarlo  alla
direzione dei lavori, la quale procede all'accertamento dei  fatti  e
ne stende processo verbale un concorso  dell'appaltatore,  per  norma
nella determinazione di  quei  compensi  ai  quali  esso  appaltatore
potesse aver diritto. 
 
  Frattanto la impresa non potra' sotto verun pretesto  sospendere  o
rallentare la esecuzione dei lavori.