Art. 351. Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sara' concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorita' amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non passa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera. Potranno pero' essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.