(Allegato F-art. 351)
 
                              Art. 351. 
 
  Ai  creditori  degli  appaltatori  di  opere  pubbliche  non  sara'
concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la  esecuzione
delle stesse opere, salvo  che  l'Autorita'  amministrativa,  da  cui
l'impresa dipende, riconosca  che  il  sequestro  non  passa  nuocere
all'andamento ed alla perfezione dell'opera. 
 
  Potranno  pero'  essere  senz'altro  sequestrate   le   somme   che
rimarranno  dovute  ai  suddetti  appaltatori  dopo   la   definitiva
collaudazione dell'opera.