(Allegato F-art. 354)
 
                              Art. 354. 
 
  Ai creditori per indennita' dipendenti  da  espropriazione  forzata
per la esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi e
diritti che ad essi competono  a  termini  del  disposto  del  codice
civile e della legge  sulle  espropriazioni  per  causa  di  utilita'
pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i  casi  e  in  tutti  i
tempi essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.