Art. 354. Ai creditori per indennita' dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto del codice civile e della legge sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.