(Allegato F-art. 355)
 
                              Art. 355. 
 
  L'Autorita' che avra' ordinato un sequestro sara'  sola  competente
per decretare in  favore  dei  creditori  il  pagamento  della  somma
sequestrata come pure per decretare  la  revoca  del  sequestro,  ben
inteso  che  siano  prima  risolute  dalla  potesta'  competente   le
questioni riguardanti la legittimita'  e  sussistenza  dei  titoli  e
delle domande.