Art. 355. L'Autorita' che avra' ordinato un sequestro sara' sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata come pure per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano prima risolute dalla potesta' competente le questioni riguardanti la legittimita' e sussistenza dei titoli e delle domande.