(Allegato F-art. 361)
 
                              Art. 361. 
 
  Le   domande   ed   opposizioni   pei   crediti    suddetti    sono
dall'Amministrazione comunicate all'appaltatore, il quale non  potra'
pretendere il compiuto pagamento del prezzo di appalto se  prima  non
giustifica di aver tacitato ogni domanda.