Art. 362. La collaudazione dei lavori e' affidata dall'Autorita' competente ad un ufficiale del Genio civile, cd in casi gravi ad una commissione composta di membri tecnici e contabili. Le visite di collaudo saranno sempre fatte coll'intervento del direttore dei lavori ed in contraddittorio dell'impresario o del suo rappresentante.