(Allegato F-art. 362)
 
                              Art. 362. 
 
  La collaudazione dei lavori e' affidata  dall'Autorita'  competente
ad un ufficiale del Genio civile, cd in casi gravi ad una commissione
composta di membri tecnici e contabili. 
 
  Le visite di collaudo  saranno  sempre  fatte  coll'intervento  del
direttore dei lavori ed in contraddittorio dell'impresario o del  suo
rappresentante.