(Allegato F-art. 368)
 
                              Art. 368. 
 
  Le provincie che gia' non l'avessero dovranno istituire un  proprio
personale d'ingegneri ed altri agenti tecnici pel servizio dei lavori
pubblici di loro pertinenza. 
 
  Il personale che a tutte le provincie fosse per  occorrere  per  il
servizio delle opere pubbliche nei primi tre  anni  dalla  attuazione
della presente legge sara' scelto fra gli uffiziali del Genio  civile
ed impiegati dello Stato in servizio od in disponibilita'.