(Allegato F-art. 369)
 
                              Art. 369. 
 
  Pubblicata la classificazione delle strade  nazionali,  di  cui  al
titolo II, capo I, sezione I, della presente legge,  il  Governo  del
Re, sentito il Consiglio di Stato, stabilira' con  decreto  reale  la
quota complessiva degli stipendi del personale del  Genio  civile  da
passarsi al servizio  delle  provincie,  non  che  il  corrispondente
numero complessivo per classe degli ufficiali del Genio civile. 
 
  Nello stesso decreto reale sara' pure fatto il riparto per ciascuna
provincia della quota complessiva degli stipendi  del  personale  che
deve assumere a suo carico.