(Allegato F-art. 370)
 
                              Art. 370. 
 
  La quota da assegnarsi a  ciascuna  provincia,  secondo  l'articolo
antecedente, sull'importo totale degli stipendi che ora sono a carico
dello Stato pel Genio civile  sara'  determinata  dal  rapporto  che,
prendendo a base i bilanci dello Stato e delle provincie per gli anni
1863 e 1864, esiste fra la somma complessiva di spese che gia' sono e
andranno a carico di ciascuna provincia in forza di questa  legge,  e
la somma complessiva  delle  spese  a  carico  dello  Stato  e  delle
provincie per servizi affidati al Genio civile.