ART. 274 (L)
                (Adeguamento periodico degli importi)

   1.  La  misura degli importi del diritto di copia e del diritto di
certificato  e' adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione,
accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le
famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente,
con  decreto  dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.