(Allegato F-art. 376)
 
                              Art. 376. 
 
  Oltre le pene di polizia e le multe predette ed il  sequestro,  ove
occorra, degli oggetti colti in contravvenzioue, s'intendera'  sempre
riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a  termini  della
legge comune.