(Allegato F-art. 379)
 
                              Art. 379. 
 
  In ogni caso in cui per gli  effetti  della  presente  legge  siano
deferite a date autorita' deliberazioni o decisioni, sara' a  chi  se
ne erede gravato aperta la via del ricorso all'autorita' superiore in
via gerarchica, a meno che altrimenti non sia  statuito  nei  singoli
casi. 
 
  Il  termine  pei  ricorsi  si  riterra'  di  giorni  trenta   dalla
notificazione  del  provvedimento  nei  casi  nei   quali   non   sia
diversamente dalla legge stabilito.