IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  20 ottobre  1995,  n. 527, e
successive  modifiche  e  integrazioni, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle  agevolazioni ai sensi dell' art. 1, comma 2, del
citato  decreto-legge  n.  415/1992,  convertito,  con modificazioni,
dalla   legge   n.  488/1992,  approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000;
  Visto,  in  particolare,  il punto 2.2, lettera c5) del detto testo
unico  che  prevede  la  concessione  delle  agevolazioni di cui alla
citata  legge n. 488/1992 anche alle attivita' del settore commercio,
concernenti   programmi  di  investimenti  per  la  realizzazione  di
interventi  di rilevante interesse per la modernizzazione del sistema
distributivo  nelle aree depresse del Paese riferiti, tra l'altro, ad
attivita'  di "servizi complementari" alla distribuzione, ivi inclusi
i  centri  di  assistenza  tecnica  di  cui  all'art.  23 del decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  da  individuare  con apposito
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato;
  Visto  il  proprio  decreto  dell'8 maggio  2000  con  il quale, in
relazione  a  quanto  previsto  dalle  citate  direttive,  sono state
individuate  alcune  attivita'  di  servizi  reali  ammissibili  alle
agevolazioni della legge n. 488/1992 in quanto potenzialmente dirette
ad  influire  positivamente sullo sviluppo delle attivita' produttive
ammissibili  alle  medesime  agevolazioni  e,  tra queste, alcune che
potenzialmente  possono  essere  dirette  anche  allo  sviluppo delle
attivita' produttive del settore commercio;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  In relazione a quanto previsto dal punto 2.2, lettera c5) del testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 2, del decreto-legge n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  3 luglio  2000,  in  merito agli interventi di
rilevante  interesse  per la modernizzazione del sistema distributivo
nelle   aree  depresse  del  Paese  e,  in  particolare,  ai  servizi
complementari alla distribuzione ammissibili alle agevolazioni di cui
alla   medesima   legge  n.  488/1992,  si  individuano  le  seguenti
attivita':
    a) attivita'  svolte  dai  centri  di  assistenza  tecnica di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
    b) attivita' di gestione di centri commerciali;
    c) attivita' degli intermediari del commercio;
    d) solo se effettuate da strutture operative dell'associazionismo
economico tra le imprese commerciali, attivita' di:
      informatica  ed  attivita'  connesse,  ivi  inclusi  i  servizi
connessi  alla  realizzazione  di sistemi tecnologici avanzati per la
produzione  e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto
alla  ricerca  e  alla innovazione tecnologica in campo informatico e
telematico;
      contabilita',  consulenza  societaria,  incarichi  giudiziari e
consulenza  in  materia  fiscale,  ivi  incluse  le problematiche del
personale;
      studi   di   mercato,  ivi  inclusi  i  servizi  connessi  alle
problematiche  del  marketing  e  della  penetrazione  commerciale  e
dell'import-export;
      consulenza amministrativo-gestionale, ivi inclusa la consulenza
relativa   alle   problematiche   della  gestione,  gli  studi  e  le
pianificazioni,    l'organizzazione    amministrativo-contabile,   le
problematiche   della   logistica   e   della   distribuzione   e  le
problematiche   dell'ufficio   con  esclusione  dell'attivita'  degli
amministratori di societa' ed enti;
      pubblicita'.
  I   programmi   da   agevolare  relativi  alle  suddette  attivita'
ammissibili,  svolte  da  imprese  costituite sotto forma di societa'
regolari, vengono inseriti nelle pertinenti graduatorie relative alle
attivita'  del commercio e concorrono all'attribuzione delle relative
risorse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 2000
                                                   Il Ministro: Letta