IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante diposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Pfeiffer Cramer Petra, nata a Dresda il 31 maggio 1961, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "ingegnere"; Preso atto che e' in possesso del titolo di studio "Dipl. Ing. (FH)" in "Hochbau" conseguito il 31 agosto 1982 presso l'istituto superiore di ingegneria civile di Neustrelitz; Considerato che la richiedente inoltre ha svolto attivita' professionale per un periodo superiore ai due anni; Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 15 aprile 1999; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni uno; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Pfeiffer Cramer Petra, nata a Dresda il 31 maggio 1961, cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo di studio post-secondario di "diplom ingenieur (FH)" in "Hochbau", di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" e l'esercizio della professione.