IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
             del Ministero dell'industria, del commercio
                         e dell'artigianato
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
           dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro
                     e della previdenza sociale
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della  direttiva  89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di
protezione individuale;
  Visto il decreto 10 gennaio 1995 con cui l'Istituto italiano per la
certificazione dei prodotti ottici - Certottica - Societa' consortile
a  responsabilita'  limitata,  con  sede  in Longarone (Belluno), via
Fortogna  n. 1, e' stato autorizzato a certificare taluni dispositivi
di protezione individuale di cui alla direttiva 89/686/CEE;
  Vista   l'istanza   con   la   quale  l'Istituto  italiano  per  la
certificazione   dei  prodotti  ottici  -  Certottica,  con  sede  in
Longarone  (Belluno),  via Fortogna n. 1, in forza del citato decreto
legislativo  ha  richiesto  il  rinnovo dell'autorizzazione di cui al
decreto   10 gennaio  1995  e  l'estensione  ad  altre  categorie  di
dispositivi individuali di protezione;
  Rilevato  che  la  documentazione  allegata all'istanza e' conforme
alla   direttiva   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;
  Vista    altresi'   la   convenzione   sottoscritta   dall'Istituto
scientifico  Breda S.p.a. e dall'organismo Certottica S.c. a r.l. per
l'esecuzione  dei  servizi  di  laboratorio  inerenti  le  prove  sui
dispositivi di protezione degli occhi dalle radiazioni X;
  Considerato  che  per l'Istituto italiano per la certificazione dei
prodotti  ottici  - Certottica permangono i requisiti minimi previsti
in allegato V alla direttiva 89/686/CEE;
                             Decretano:
                           Articolo unico
  1.  L'Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici -
Certottica,   Societa'  consortile  a  responsabilita'  limitata,  e'
autorizzato al rilascio di certificazioni ed attestati di conformita'
CEE,  ai  sensi  degli  articoli 10 ed 11 lettera A), della direttiva
89/686/CEE  per  i  dispositivi  di protezione individuale di seguito
elencati, appartenenti alla categoria a fianco indicata:
Dispositivi di protezione degli occhi:
  Tutti  i  dispositivi  di  protezione degli occhi compresi i filtri
(cat. II);
  Dispositivi   di  protezione  degli  occhi  e  filtri  concepiti  e
fabbricati  per  consentire  l'intervento  in  ambienti  caldi aventi
effetti comparabili a quelli con una temperatura uguale o superiore a
100 oC,  con  o  senza  irraggiamento  infrarosso,  fiamme  o  grandi
proiezioni di materie in fusione (cat. III);
  Dispositivi  di  protezione  degli  occhi  e  filtri che proteggono
contro le radiazioni ionizzanti (cat. III);
  Dispositivi   di  protezione  degli  occhi  e  filtri  concepiti  e
fabbricati per proteggere contro i rischi elettrici (cat. III).
Dispositivi di protezione del capo:
  Tutti i tipi di caschi inclusi quelli sportivi (cat. II);
  Caschi  progettati  e  fabbricati  per  l'uso  in  ambienti ad alta
temperatura  i  cui  effetti  siano  paragonabili  a  quelli  di  una
temperatura  dell'aria  pari  o superiore a 100 oC. o in ambienti che
possano  essere  caratterizzati  o  meno dalla presenza di radiazioni
infrarosse,  fiamme,  lancio  di  grosse  quantita'  di  metalli fusi
(cat. III);
  Caschi  progettati  e  fabbricati  per fornire protezione da rischi
elettrici (cat. III).
Dispositivi di protezione della faccia completa:
  Tutti i tipi di DPI (cat. II);
  DPI   progettati  e  fabbricati  per  l'uso  in  ambienti  ad  alta
temperatura  i  cui  effetti  siano  paragonabili  a  quelli  di  una
temperatura  dell'aria  pari  o superiore a 100 oC. o in ambienti che
possano  essere  caratterizzati  o  meno dalla presenza di radiazioni
infrarosse,  fiamme,  lancio  di  grosse  quantita'  di  metalli fusi
(cat. III);
  DPI   progettati  e  fabbricati  per  l'uso  in  ambienti  a  bassa
temperatura  i  cui  effetti  siano  paragonabili  a  quelli  di  una
temperatura dell'aria di --50 oC o inferiore (cat. III);
  DPI  progettati  e  fabbricati  per  fornire  protezione  da rischi
elettrici (cat. III).
  2.  Le  certificazioni  e  gli  attestati  devono essere effettuati
secondo  le  forme  modalita'  e  procedure  stabilite nei pertinenti
articoli   della   direttiva   89/686/CEE   e  del  relativo  decreto
legislativo  di  attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita'
trimestrale,  copia  delle  certificazioni  rilasciate  dovra' essere
inviata  all'ispettorato  tecnico  del  Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
  3.  La presente autorizzazione ha validita' fino al 3 marzo 2002 ed
entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.
  4.  Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei
requisiti   previsti   dal   decreto   ministeriale   22 marzo  1993,
l'autorizzazione   puo'   essere   rinnovata   su  specifica  istanza
dell'organismo.
  5.  Entro  il  periodo  di validita' della presente autorizzazione,
l'ispettorato  tecnico  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  ed  il  Ministero  del  lavoro  possono procedere a
verificare   in   concreto   lo   svolgimento   delle   procedure  di
certificazione.
  6. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale,
la  presente  autorizzazione  viene  sospesa  con  effetto immediato,
dandosi  luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a
quel  momento effettuata. Nei casi di particolare gravita' si procede
alla revoca.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 dicembre 1999
.off;   Il  direttore  generale  per  lo  sviluppo  produttivo  e  la
competitivita'  Visconti Il direttore generale dei rapporti di lavoro
Ferraro