L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di consiglio del 6 dicembre 1999;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Visto   il   decreto   ministeriale   25 novembre   1997,   recante
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni";
  Visto  il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
4 aprile   1998   "Misure   per  garantire  condizioni  di  effettiva
concorrenza  nel  mercato delle comunicazioni mobili e personali", in
particolare  l'art. 3 "Assegnazione di frequenze ai concessionari del
servizio GSM";
  Vista  la  delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999 sulle "Misure atte a
garantire  condizioni  di  effettiva  concorrenza  nel  mercato delle
comunicazioni  mobili  e  personali da parte di tutti gli operatori e
criteri  e  modalita' per l'assegnazione delle frequenze", pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 139 del 16 giugno 1999; in particolare
l'art. 8 "Assegnazione di ulteriori frequenze 1800 MHz", il cui comma
2   stabilisce   che   "L'Autorita',  con  successivo  provvedimento,
determina  entro il 31 dicembre 1999 i valori ponderali da attribuire
a  ciascuno  dei  fattori  indicati  al  comma  1,  nonche' quelli da
attribuire  ai  criteri di cui all'art. 3, comma 2, del provvedimento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1999";
  Ritenuto   che   tale  determinazione  comporta  la  necessita'  di
ulteriori approfondimenti in ordine all'evoluzione concorrenziale del
mercato  del  radiomobile,  anche  in  considerazione di una accurata
valutazione  del  corretto utilizzo delle risorse spettrali assegnate
ai vari operatori e di quelle effettivamente disponibili;
  Udita la relazione al consiglio dell'ing. Mario Lari;
                              Delibera:
                           Articolo unico
  1. Il  termine  di cui all'art. 8, comma 2, della delibera n. 69/99
e' fissato al 31 marzo 2000.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'autorita'.
    Napoli, 6 dicembre 1999
               Il presidente: Cheli