IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento per la valutazione
                dei medicinali e la farmacovigilanza

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio 1993, e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto dirigenziale UAC/C n. 17 dell'8 agosto 1997 con il
quale   la  specialita'  medicinale  "Avonex"  (interferone  beta  la
ricombinante) e' stata classificata in classe A/65;
  Visto   il   parere  espresso  in  data  7/8 settembre  1999  dalla
Commissione  unica  del farmaco concernente la modifica della nota 65
di  cui  all'allegato  1 al provvedimento della Commissione unica del
farmaco  7 agosto  1998,  concernente "Revisione delle note riportate
nel   provvedimento   10 dicembre   1993   di  riclassificazione  dei
medicinali  e successive modificazioni" integrato dai provvedimenti 2
e 10 novembre 1998;
  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione
della  direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive numeri 65/65,
75/318 e 75/319 CEE;
  Visto  l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva
n. 93/39 CEE";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1993 n. 266, recante il
"Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera H), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare
riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre  1993 n. 537, concernente "Interventi
correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione   ai  fini  della  rimborsabilita'  alla  luce  della
modifica della nota 65 summenzionata;
  Visto  l'art.  1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento    CEE    n.   2309/1993   sono   cedute   dal   titolare
dell'autorizzazione  al  Servizio  sanitario  nazionale  ad un prezzo
contrattato  con il Ministero della sanita', su conforme parere della
Commissione  unica  del  farmaco,  secondo  i  criteri  stabiliti dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
  Visto  il  parere  espresso  nelle sedute 30 novembre - 1o dicembre
1999 e 14/15 dicembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La "Nota 65" di cui all'allegato al provvedimento della Commissione
unica  del  farmaco  7 agosto 1998, concernente "Revisione delle note
riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei
medicinali  e successive modificazioni" integrato dai provvedimenti 2
e 10 novembre 1998 e' modificata come segue:
    "Classe  A  limitatamente  alla  indicazione:  Sclerosi  multipla
relapsing-remitting   (recidivante-remittente)   nei   pazienti   con
punteggio di invalidita' compreso fra 1 e 5,5 all'EDSS di Kurtzke".
    principio attivo: interferone beta 1a ricombinante;
    specialita': "Avonex" 4 flaconi liof + 4 siringhe solv. + 8 aghi;
    "Rebif"  12  sir.  22  mcg 6.000.000 U.I.; "Rebif" 12 sir. 44 mcg
12.000.000 U.I.;
    principio attivo: interferone beta 1b ricombinante;
    specialita' medicinale "Betaferon" sc. 15 fl 0,3 mg + 15 fl.
  Prescrizione e dispensazione riservata ai centri autorizzati;
  Registro U.S.L.
    "Classe     A:     limitatamente     all'indicazione:    sclerosi
multiplaprogressiva secondaria";
    principio attivo: interferone beta 1b ricombinante;
    specialita' medicinale "Betaferon" sc. 15 fl 0,3 mg + 15 fl.
  Prescrizione e dispensazione riservata ai centri autorizzati;
  Registro U.S.L.
                               Art.2.
  La specialita' medicinale AVONEX (interferone beta 1a ricombinante)
e' classificata come segue:
    4 flaconi liof. + 4 siringhe solv. + 8 aghi;
    033283019/E (in base 10), 0ZRQYC (in base 32),
    classe A/65.
  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale
derivante  dalla  contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito in L.
1.530.000 (ex factory, IVA esclusa).
  Su tale prezzo la ditta e' tenuta a praticare uno sconto del 3,27 %
sulla fornitura ai centri specializzati.
  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla
distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE
richiamata nelle premesse e' di L. 2.057.900 (IVA inclusa).