IL  DIRIGENTE  GENERALE  del  Dipartimento  per  la  valutazione  dei
                  medicinali e la farmacovigilanza
  Visto  il  proprio  decreto  in  data 12 novembre 1999, con cui, ai
sensi  dell'art.  31  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9
ottobre  1990,  n. 309, sono state stabilite le quantita' di sostanze
stupefacenti  e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in
Italia e all'estero nel corso dell'anno 2000 dalle ditte autorizzate;
  Vista  l'istanza  con  cui  la  ditta  F.I.S.  -  Fabbrica italiana
sintetici  S.p.a.,  con stabilimento in Alte di Montecchio (Vicenza),
viale  Milano  n. 26, ha chiesto l'autorizzazione alla fabbricazione,
nel  corso  dell'anno  2000,  di  kg  4.000 di Tilidina da destinarsi
all'esportazione;
  Accertato che la predetta ditta e' stata autorizzata a fabbricare e
approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette
alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica;
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'assegnazione della quota
di che trattasi;
  Visti  gli  articoli  31  e  35 del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica;
                              Decreta:
  La  ditta F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a., viale Milano
n. 26, Alte di Montecchio (Vicenza), e' autorizzata a fabbricare, nel
corso   dell'anno   2000,   kg 4.000   di   Tilidina   da   destinare
all'esportazione.
  Tale quota e' valida dal 1o gennaio al 31 dicembre 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 gennaio 2000
               p. Il dirigente generale: Monzali