IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
55  del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione tra l'altro del
diffondersi  di  comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non
corretti,  in  mancanza  di  una  specifica  disciplina in materia di
procreazione  medicalmente assistita, e' stato disposto il temporaneo
divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata
o  differita,  in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione
di  gameti,  embrioni  o, comunque, di materiale genetico, nonche' di
ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione
e  di  ogni  altra  forma  di  incitamento  all'offerta  del predetto
materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;
  Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
132  del  9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
215  del  15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
303  del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
154  del  3 luglio  1999), con le quali l'efficacia della sopracitata
ordinanza  del  5 marzo  1997 e' stata prorogata al 31 dicembre 1999,
nonche'  le  proprie ordinanze del 25 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale
n.  150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale
n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza
5 marzo 1997;
  Considerato  che  il  testo di disegno di legge n. 4048 "Disciplina
della  procreazione  medicalmente  assistita", approvato dalla Camera
dei deputati, e' all'esame della XII commissione permanente "Igiene e
sanita'" del Senato della Repubblica unitamente agli altri disegni di
legge ivi in materia presentati;
  Ritenuto   che  l'imprevisto  protrarsi  della  situazione  oggetto
dell'adozione  dei  citati  provvedimenti  contingibili  ed  urgenti,
dovuta  alla  non  ancora  intervenuta  definizione  della disciplina
legislativa,  in  quanto potenzialmente in grado di estendere in modo
incontrollato  se  non  ingannevole  i  casi di cessione di gameti od
altromateriale   genetico,   puo'   determinare   seri   rischi   per
l'integrita'  della  persona  e  piu'  in  generale,  per  la  salute
pubblica;
  Considerato  che  in  ordine  ai  centri tutti, pubblici e privati,
individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque
la necessita' di esercitare l'attivita' di controllo e vigilanza;
  Considerato   che  lo  schema  di  disegno  di  legge  relativo  al
recepimento  della  direttiva  98/44/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio   del   6 luglio  1998  sulla  protezione  giuridica  delle
invenzioni   biotecnologiche   (Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee  del 30 luglio 1998, n. L 213/13), ove e' previsto il divieto
di  utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali,
e' stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 luglio 1999 ed e'
attualmente  all'esame  della  X  commissione  permanente "Industria,
commercio e turismo" del Senato della Repubblica;
  Ritenuto  che  sussistono  tuttora le ragioni che hanno determinato
l'adozione  delle  predette  ordinanze,  in  attesa  della disciplina
legislativa del settore;
  Ritenuto,   pertanto,   necessario   prorogare  al  30 giugno  2000
l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. L'efficacia  delle  disposizioni  contenute negli articoli 1 e 2
dell'ordinanza    del    5 marzo    1997,    recante    divieto    di
commercializzazione  e  di pubblicita' di gameti ed embrioni umani o,
comunque, di materiale genetico, e' prorogata fino al 30 giugno 2000,
fermo  restando  l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che
praticano  tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare
le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.
  La  presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 dicembre 1999
               Il Ministro: Bindi
Registrata  alla  Corte  dei  conti  il  7 gennaio 2000 Registro n. 1
Sanita', foglio n. 4