IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
55  del  7 marzo  1997)  con la quale e' stato disposto, in attesa di
un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di
qualsiasi   forma   di  sperimentazione  e  di  intervento,  comunque
praticata,  finalizzata, anche indirettamente alla clonazione umana o
animale;
  Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
132  del  9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
215  del  15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
303  del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
154  del  3 luglio  1999), con le quali l'efficacia della sopracitata
ordinanza  del  5 marzo  1997  e'  stata  prorogata,  da  ultimo,  al
31 dicembre 1999;
  Considerato  che  il  testo  di  disegno  di  legge  A.S.  n.  4048
"Disciplina   della  procreazione  medicalmente  assistita"  ove  tra
l'altro  e'  previsto  il  divieto  di  clonazione  umana,  e'  stato
approvato  dalla  Camera  dei  deputati  ed  e'  all'esame  della XII
commissione   permanente   "Igiene   e   sanita'"  del  Senato  della
Repubblica;
  Considerato    che    la    perdurante    mancanza   di   qualsiasi
regolamentazione  in  materia  di  clonazione  umana, dovuta alla non
ancora  intervenuta  definizione  della  disciplina legislativa, puo'
comportare  sperimentazioni  e  interventi,  senza alcuna garanzia di
tutela della salute pubblica;
  Considerato   che  lo  schema  di  disegno  di  legge  relativo  al
recepimento  della  direttiva  98/44/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio   del   6 luglio  1998  sulla  protezione  giuridica  delle
invenzioni   biotecnologiche   (Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee del 30 luglio 1998, n. L 213), che dichiara non brevettabili,
per  conclamati  motivi  d'ordine  etico-giuridico  i procedimenti di
clonazione umana e di modificazione dell'identita' genetica germinale
dell'essere  umano,  e' stato approvato dal Consiglio dei Ministri il
16 luglio  1999  ed  e'  attualmente  all'esame  della  X commissione
permanente   "Industria,   commercio  e  turismo"  del  Senato  della
Repubblica;
  Visto  il  protocollo addizionale alla convenzione di Oviedo per la
protezione  dei  diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano
riguardo  alle  applicazioni della biologia e della medicina, recante
interdizione della clonazione degli esseri umani - Consiglio d'Europa
- e firmato dall'Italia (Parigi 12 gennaio 1998);
  Considerate   le   conclusioni   del   Comitato  nazionale  per  la
biosicurezza  e  le  biotecnologie, operante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, riguardo alla clonazione umana ed animale;
  Ritenute  sussistere  tuttora  le  ragioni  che  hanno  determinato
l'adozione  delle  predette  ordinanze,  in  attesa  della disciplina
legislativa del settore;
  Ritenuto,   pertanto,   necessario   prorogare  al  30 giugno  2000
l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997;
  Ritenuto   tuttavia   di   dover  considerare,  limitatamente  alla
clonazione animale, alcune esigenze connesse ai medicinali innovativi
ottenuti  con  biotecnologie  ed ai relativi processi impiegati, come
pure  alla salvaguardia di specie animali in via di estinzione, salvo
comunque  l'obbligo  pregiudiziale  di  una  preventiva  notifica  al
Ministero della sanita' dei dati identificativi di ciascun intervento
da effettuare;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza
del   5 marzo   1997   recante  il  divieto  di  qualsiasi  forma  di
sperimentazione  e  di  intervento,  comunque praticata, finalizzata,
anche  indirettamente,  alla clonazione umana e animale, e' prorogata
al 30 giugno 2000.
  2. Il divieto non si applica alla clonazione di animali transgenici
utilizzati per medicinali innovativi ottenuti con biotecnologie ed ai
processi  per essi impiegati, a condizione che ciascun intervento sia
in  ogni caso preventivamente notificato al Ministero della sanita' -
Dipartimento  per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
e  all'Istituto superiore di sanita'. La notifica deve in particolare
contenere  specifiche relative alla denominazione, alla sostanza e al
processo utilizzato per ottenere detti medicinali.
  3. Parimenti  il  divieto  non si applica alla clonazione attuata a
salvaguardia di specie animali in via di estinzione, a condizione che
ciascun  intervento sia preventivamente notificato al Ministero della
sanita'  -  Dipartimento  degli alimenti e nutrizione e della sanita'
pubblica   veterinaria  ed  all'Istituto  superiore  di  sanita'.  La
notifica  deve  indicare  la  specie animale che si intende clonare e
contenere   i   dati   che  ne  documentino  l'effettivo  rischio  di
estinzione.
  La  presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 dicembre 1999
               Il Ministro: Bindi
Registrata alla Corte dei conti il 7 gennaio 2000
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 5