Conformemente  all'art.  12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
forniscono qui di seguito le istruzioni per la corretta presentazione
delle  istanze  di  ammissione  ai  contributi  previsti  dalla legge
1o luglio  1970,  n. 518, che il Ministero del commercio con l'estero
(di  seguito  Ministero)  concedera' secondo i criteri e le modalita'
fissate  dal  decreto 21 luglio 1999, n. 315. I testi delle due fonti
normative   citate   sono   disponibili   sul   sito   del  Ministero
all'indirizzo:  www.mincomes.it,  alla  voce  "Strumenti  di sostegno
all'internazionalizzazione  delle  imprese"  o alla voce "Circolari e
comunicati".
A) Scopo della concessione dei contributi.
    Secondo  quanto  previsto  dall'art.  22,  comma  1,  del decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  143  (disposizioni  in  materia  di
commercio  con  l'estero),  i  contributi  concessi dal Ministero del
commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento
di  specifiche  attivita'  promozionali  di  rilievo  nazionale  e la
realizzazione   di   progetti   volti  a  favorire,  in  particolare,
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
B) Presentazione dell'istanza di ammissione al contributo.
    La  domanda  di  ammissione al contributo e' inviata al Ministero
del  commercio  con  l'estero,  direzione  generale per la promozione
degli  scambi  e  l'internazionalizzazione  delle imprese - Divisione
III,  viale  America,  341  -  00144  Roma  e,  parallelamente,  alla
rappresentanza diplomatica territorialmente competente. L'invio della
domanda   entro   il   termine  perentorio  del  31 gennaio  2000  e'
documentato  dal  timbro  di  spedizione  via  posta  o  corriere. Si
sottolinea  l'impossibilita'  di  concedere  proroghe  alla  data del
31 gennaio 2000 fissata dal regolamento n. 315/1999.
Redazione del programma di attivita'.
    Si  richiama  l'attenzione  sulla  necessita' che l'azione per la
quale  si  chiede la ammissibilita' al contributo risulti pertinente,
poiche'  non potranno essere presi in considerazione progetti che non
abbiano contenuto strettamente promozionale.
    Per  facilitare  la redazione del programma di attivita' relativa
all'anno  2000  si  allegano alla presente uno schema riassuntivo dei
costi  preventivati  sui  singoli  progetti (allegato 1) e una scheda
descrittiva  di  ogni singolo progetto (allegato 2). Le schede devono
essere   accompagnate  da  una  relazione  illustrativa  di  sintesi,
corredata   da   una  sufficientemente  ampia  descrizione  dei  vari
progetti.
    Per   una   illustrazione   chiara   e   completa  del  programma
promozionale, si suggerisce di presentare quest'ultimo riunendo in un
unico  progetto le azioni da svolgere in aree omogenee. A tal fine si
considerino le seguenti aree progettuali:
      a) area  informativa (mediante riviste, bollettini, newsletter,
cataloghi,  repertori,  pubblicita'  sui  media,  seminari, sportelli
informativi e siti web in Internet);
      b) area  formativa e dell'addestramento professionale (mediante
organizzazione di corsi, workshop e seminari);
      c) contatti   per  la  conclusione  di  affari  (partecipazione
diretta   a   eventi  fieristici,  assistenza  e  accompagnamento  di
delegazioni di operatori, azioni di ricerca partners);
      d) area  di  assistenza  e  consulenza  alle  imprese  mediante
erogazione di servizi alle stesse;
      e) area  dell'attivita'  di  rete:  redazione  e diffusione dei
rapporti  semestrali  sulle  opportunita'  di business e del Business
Atlas,   secondo   lo   schema  predisposto  da  Assocamerestero,  la
partecipazione   all'annuale  Convention  mondiale  delle  Camere,  a
seminari  formativi  organizzati da Assocamerestero, alle riunioni di
area  e a tutti gli incontri e convegni di area organizzati da questo
Ministero e da Assocamerestero;
      f)  altre  aree  progettuali  promozionali definite da ciascuna
Camera;
      g) in  alternativa,  le  azioni  promozionali  potranno  essere
raggruppate per settore merceologico.
    Le  singole  schede progetto dovranno presentare in modo chiaro e
sintetico  le  azioni  promozionali  programmate e ne dovranno essere
illustrati   con  precisione  i  risultati  attesi.  A  tal  fine  e'
importante  che  nella definizione degli indicatori di successo e dei
relativi  standard  si faccia ricorso, ove possibile, a indicatori di
tipo  valutativo (come ad esempio il "giudizio" degli operatori o dei
visitatori  durante una manifestazione fieristica), che si abbia cura
di  precisare  l'obiettivita'  dei  metodi di rilevazione che saranno
seguiti  (ampiezza  del  campione di intervistati, obiettivita' nella
selezione   degli   intervistati,  questionario  di  richiesta  delle
valutazioni) e che si indichi i modi di eseguire verifiche effettive.
In  alternativa,  la valutazione dei risultati attesi da ogni singolo
progetto   potra'   anche   essere   affidata   a   idonee   societa'
specializzate.
Documentazione.
    Accanto  al  programma  di  attivita',  la  Camera  inviera' alla
scadenza  del  31  di gennaio anche il bilancio preventivo per l'anno
2000.  Per  semplificare  il lavoro di redazione di tale documento si
allega alla presente un modello standard (allegato 3).
    Si  richiama  l'attenzione sulle condizioni di accettabilita' del
programma di attivita' e del bilancio preventivo. Questi si intendono
valutabili   dal   Ministero   solo   se   approvati   dagli   organi
statutariamente  competenti  della  Camera.  A tal fine, ove l'organo
competente sia l'assemblea e tale organo non si sia ancora riunito al
momento  della  presentazione dell'istanza, e' necessario trasmettere
la  delibera  o  il  verbale di riunione del consiglio direttivo o di
altro  analogo  organo,  in  attesa  di  acquisire  la  deliberazione
dell'assemblea.
    Il  programma dell'attivita' potra' essere aggiornato o integrato
con  nuovi  progetti  a partire dal 1o marzo 2000, solo se sussistono
obiettive  giustificazioni.  Le  modifiche  devono  essere presentate
almeno  trenta  giorni  prima  della  loro esecuzione, e comunque non
oltre  il 30 ottobre 2000, per consentire al Ministero di approvare i
progetti nei tempi previsti dal regolamento.
    Ogni   modifica  al  programma  di  attivita'  inviata  a  questo
Ministero,  dovra'  essere  parimenti  inoltrata  alla rappresentanza
diplomatica territorialmente competente.
    Infine,   si   raccomanda   di  rispondere  con  tempestivita'  e
completezza  alle  eventuali  osservazioni formulate dal Ministero in
ordine alla domanda di ammissione al contributo.
C) Presentazione del rendiconto sull'attivita' svolta nell'anno 1999.
    Entro  il  31 marzo  2000,  le Camere inviano al Ministero e alla
rappresentanza  diplomatica  territorialmente competente, che esprime
al   Ministero   il   proprio  motivato  parere,  la  rendicontazione
dell'attivita'  svolta  nel corso dell'anno 1999 relativa ai progetti
approvati.  L'invio  della  rendicontazione  al  Ministero  entro  il
termine  perentorio  del  31 marzo  2000 e' documentato dal timbro di
spedizione via posta o corriere.
Redazione del rendiconto.
    Al fine di semplificare la redazione del rendiconto di attivita',
si allega un modello per il riepilogo dei costi sostenuti per tutti i
progetti  (allegato  4)  e un modello per la redazione del rendiconto
per ogni singolo progetto approvato per il 1999 (allegato 5).
    La  rendicontazione  dovra' essere redatta seguendo l'ordine gia'
impostato  in  sede  di  presentazione  a  preventivo  del programma,
seguendo quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e
si   dovra'   aver  cura  di  giustificare  gli  eventuali  sensibili
scostamenti  tra  gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.
Inoltre,   per  testimoniare  i  risultati  conseguiti,  si  dovranno
utilizzare  gli  indicatori  e  gli  standard di risultato definiti a
preventivo,  sottolineando  quali  dei  benefici  attesi a preventivo
siano stati effettivamente conseguiti dalle azioni progettuali.
    Anche  in  questo caso, accanto alle schede di rendiconto di ogni
singolo  progetto, e' richiesta una relazione illustrativa di sintesi
sull'esecuzione dell'attivita' promozionale svolta.
Documentazione di corredo.
    La  rendicontazione  dell'attivita'  svolta deve essere corredata
dalla  fotocopia  del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 1999,
debitamente  certificato  dagli  organi  competenti  o da societa' di
revisione  contabile.  Al  fine  di  facilitare  la redazione di tale
documento, si invia un modello standard di bilancio (allegato 6).
    La   rendicontazione   dell'attivita'   svolta   ed  il  bilancio
consuntivo 1999 non saranno valutabili dal Ministero se non approvati
dai competenti organi della Camera, ai sensi del suo vigente statuto.
A  tal  fine,  ove  l'organo  competente  sia l'assemblea, e ove tale
organo  non si riunisca prima del 31 marzo, e' necessario trasmettere
la  delibera  o  il  verbale di riunione del consiglio direttivo o di
altro  analogo  organo,  in  attesa  di  acquisire  la  deliberazione
dell'assemblea.
    A  completamento  della documentazione le Camere dovranno inviare
anche l'elenco degli associati al 31 dicembre 1999 con una variazione
statistica   degli   stessi   rispetto   all'anno   precedente.   Per
semplificare  tale  adempimento,  si  allega  un  modello  di calcolo
(allegato 7).
    Inoltre,   per   una   sollecita  erogazione  del  contributo  e'
necessario  che  il  Ministero  conosca con la massima precisione gli
estremi  bancari  ove  operare l'accreditamento. Per facilitare anche
questa  operazione,  e' stato predisposto un modello di comunicazione
(allegato 8).
    Infine,   si   raccomanda   di  rispondere  tempestivamente  alle
eventuali   osservazioni   formulate   dal  Ministero  in  ordine  ai
rendiconti presentati.
Redazione della documentazione in lingua italiana.
    Tutta  la  documentazione inviata dovra' essere redatta in lingua
italiana  ovvero  tradotta  in  lingua italiana. La traduzione dovra'
essere  certificata  dal  presidente  camerale  nella sua qualita' di
rappresentante legale del sodalizio. La documentazione inoltre dovra'
essere  trasmessa  anche  su  supporto  informatico (floppy disk). Le
integrazioni  che  si  renderanno  necessarie durante l'anno potranno
essere invece anticipate via e-mail.
D) Ispezioni e verifiche.
    Ai  sensi  della  legge  n.  15/1968  e nei limiti previsti dalla
stessa, le istanze possono essere corredate da autocertificazioni.
    Il   Ministero  si  riserva  di  disporre  in  qualsiasi  momento
controlli  e  verifiche  sulla esecuzione del programma promozionale,
sulla  veridicita'  delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita'
agli  originali  delle copie e delle traduzioni e sulla esistenza dei
requisiti di idoneita' a ricevere il contributo.
    In  caso  di  dichiarazione  mendace il soggetto va incontro alle
sanzioni  penali  previste,  cosi' come richiamato dall'art. 26 della
legge  4 gennaio  1968,  n.  15;  inoltre  questa  amministrazione si
riserva  la facolta' di revocare il contributo finanziario concesso e
di non accogliere successive domande di contributo.
E) Come contattare il Ministero.
    L'ufficio  incaricato  dell'erogazione  dei  contributi  si rende
disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero
necessari.
    Gli   operatori   possono   ottenere   il   supporto  tramite  la
corrispondenza,   i   contatti  telefonici  e,  previo  appuntamento,
mediante i colloqui diretti.
    Indirizzo:  Ministero  del  commercio  con  l'estero  - Direzione
generale  per  la  promozione degli scambi e l'internazionalizzazione
delle imprese - Divisione III - Viale America, 341 - 00144 Roma.
    Dirigente:   dott.   Claudio   Borghese   -   Tel. 06/59647548  -
06/59932460 - Fax 06/59932454 - E-mail: promo@mincomes.itclabortin.it
    Incaricata  dell'istruttoria:  dott.ssa  Brunella Bellezza - Tel.
06/59932612 - Sito web: http: //www.mincomes.it