IL DIRETTORE
            dell'unita' di gestione della motorizzazione
                 e sicurezza del trasporto terrestre
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni  con  il  quale  e' stato emanato il nuovo codice della
strada;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione del nuovo codice della
strada;
  Vista  la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni
e  integrazioni  con  la quale e' stato ratificato l'accordo europeo,
relativo  al  trasporto  internazionale di merci pericolose su strada
denominato ADR;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data  4 settembre  1996,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 211
alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 2 dicembre
1996,  n.  282,  relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del
Consiglio  dell'Unione  europea  in data 21 novembre 1994, e relativi
allegati  A  e  B,  che ne costituiscono parte integrante, pubblicata
nella   Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita  europee  n.  L 319  del
21 dicembre  1994,  concernente  il ravvicinamento delle legislazioni
degli  Stati  membri,  relative  al  trasporto di merci pericolose su
strada;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 4 giugno 1997, n.
128,   relativo   all'attuazione   della   direttiva  96/86/CE  della
Commissione  dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata
nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  L 335  del
24 dicembre  1996,  che  adegua  al  progresso  tecnico  la direttiva
94/55/CE  modificando  ed  integrando  taluni  contenuti dei predetti
allegati A e B della medesima direttiva 94/55/CE;
  Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i
Ministri  della  Repubblica  a  recepire,  secondo le competenze loro
attribuite,  le  direttive comunitarie afferenti materie disciplinate
dallo stesso codice;
  Visto   il   regolamento   approvato   con   decreto   ministeriale
12 settembre   1925,   e   successive  serie  di  norme  integrative,
concernente  i  recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas
compressi, liquefatti o disciolti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 giugno  1971,  con  il quale si
applicano,  ai recipienti di capacita' fino a 1000 litri destinati al
trasporto  su  strada  ed ai recipienti di capacita' superiore a 1000
litri  montati  su  veicoli  stradali,  le prescrizioni contenute nei
decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930;
  Visto  il  decreto  ministeriale 9 settembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 25 settembre 1998
(serie  generale  n. 224) relativo all'elenco dei gas e delle miscele
di   gas   appartenenti   alla   classe   2  dell'ADR,  non  elencati
nominativamente,  classificati  sotto  le  rubriche  collettive  "non
altrimenti specificate-n.a.s.";
  Riconosciuta  l'opportunita'  di  consentire il trasporto di alcuni
gas   e   miscele  di  gas  non  elencati  nominativamente  nell'ADR,
classificabili sotto le rubriche collettive "n.a.s.";
  Riconosciuta  inoltre  l'opportunita'  di  dettare,  per tali gas e
miscele   di   gas,   le   relative   disposizioni   riguardanti,  la
classificazione,  l'etichettatura,  le pressioni di prova, i gradi di
riempimento,  i  materiali  utilizzabili  per  la  costruzione  delle
bombole,  dei  tubi,  dei  fusti  a  pressione  e delle cisterne e le
menzioni da riportare nella documentazione di trasporto;
  Sentito  il parere della Commissione permanente per le prescrizioni
sui  recipienti  per  compressi,  liquefatti  o disciolti, espressasi
favorevolmente  nella  seduta  dell'11 novembre  1999 - approvando al
riguardo  lo  schema  di  voto  n.  1030  - precisando per tali gas e
miscele di gas, le disposizioni di trasporto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  consentito  il  trasporto  dei  gas  e delle miscele di gas non
elencati  nominativamente  nell'ADR, classificabili sotto le rubriche
collettive  "n.a.s.",  di  cui all'allegato al presente decreto, alle
condizioni e con le prescrizioni nello stesso precisato.
    Roma, 10 gennaio 2000
               Il direttore f.f.: Esposito