LA CONFERENZA UNIFICATA
  Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281  il  quale  dispone  che  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali  e'  unificata, per le materie e i compiti di interesse comune
delle  regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane,
con la conferenza Stato-regioni;
  Vista   la   legge   29 dicembre   1993,   n.  580  concernente  il
riordinamento  delle  Camere  di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura  e,  in  particolare,  l'art.  18,  comma  3,  cosi' come
modificato  dal  comma  1  dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre
1995,  n.  381,  convertito con modificazioni nella legge 15 novembre
1995,  n. 480, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
determina  ed  aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura
del  diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre
1981,  n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51 e successive modificazioni;
  Visto  il  comma  4  del citato art. 18 della legge n. 580/1993, il
quale  stabilisce  il  metodo  di  determinazione  del citato diritto
annuale;
  Visto  l'art.  38,  comma  3,  lettera  a)  del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  112  il  quale dispone che questa Conferenza, su
proposta    del    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato, deliberi sulla determinazione dei diritti annuali e
della quota destinata al Fondo perequativo delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
  Vista  la  proposta  di deliberazione concernente la determinazione
dei  diritti  annuali  e  della  quota destinata al Fondo perequativo
delle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura,
trasmessa  dal  Ministero  dell'industria,  con  nota  n.  615934 del
2 novembre  1999,  e  inoltrata alle regioni ed alle autonomie locali
per l'esame ed eventuali osservazioni;
  Considerato  che il citato Dicastero, con la nota sopra richiamata,
ha  valutato, da una parte, l'opportunita' di mantenere la misura del
diritto  annuale  negli  stessi  importi, gia' deliberati con atto n.
87/C.U.  del  18 marzo  1999  di  questa  conferenza e dall'altra, ha
precisato  che anche la quota da destinare al Fondo perequativo debba
essere  mantenuta  nella stessa entita' e con gli stessi criteri gia'
stabiliti nella richiamata deliberazione n. 87/C.U.;
  Considerato  che  sempre  il  richiamato  Ministero ha provveduto a
sentire  il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
ed  a  consultare  l'Unione  italiana  delle camere di commercio e le
organizzazioni  di  categoria maggiormente  rappresentative a livello
nazionale;
  Ritenuto di recepire i criteri individuati nella proposta formulata
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Acquisito,  quindi,  il  consenso  unanime dei componenti di questa
Conferenza,  ai  sensi  dell'art.  9, comma 4, del richiamato decreto
legislativo n. 281/1997;
                              Delibera
ai  sensi  dell'art. 38, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, quanto segue:
                               Art. 1.
  La  misura  del diritto annuale, per l'anno 2000, e' stabilita come
segue:

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Imprese individuali, società cooperative, consorzi,        |
imprenditori agricoli e coltivatori diretti ivi comprese le|
società semplici agricole....                              |143.000
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Unità locali con sede principale all'estero di cui all'art.|
9, comma 2, punto b) del decreto del Presidente della      |
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581....                     |200.000
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Società di persone e società semplici non agricole....     |260.000
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Società con capitale sociale fino a L. 200.000.000....     |742.000
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Società con capitale sociale superiore a L. 200.000.000    |
fino a L. 1.000.000.000....                                |989.000
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Società con capitale sociale superiore a L. 1.000.000.000  |
fino a L. 10.000.000.000....                               |1.236.000
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Per ogni lire 10 miliardi o frazione di lire 10 miliardi di|
capitale in più e fino ad un massimo di L. 10.000          |
miliardi....                                               |247.000
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Unità locali e sedi secondarie: 20% del diritto dovuto     |
dalla sede sino ad un massimo di....                       |200.000

  Non  sono  tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le
attivita' economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a) del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.