LA CONFERENZA UNIFICATA Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la conferenza Stato-regioni; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e, in particolare, l'art. 18, comma 3, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1995, n. 480, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ed aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e successive modificazioni; Visto il comma 4 del citato art. 18 della legge n. 580/1993, il quale stabilisce il metodo di determinazione del citato diritto annuale; Visto l'art. 38, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 il quale dispone che questa Conferenza, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deliberi sulla determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al Fondo perequativo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Vista la proposta di deliberazione concernente la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al Fondo perequativo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, trasmessa dal Ministero dell'industria, con nota n. 615934 del 2 novembre 1999, e inoltrata alle regioni ed alle autonomie locali per l'esame ed eventuali osservazioni; Considerato che il citato Dicastero, con la nota sopra richiamata, ha valutato, da una parte, l'opportunita' di mantenere la misura del diritto annuale negli stessi importi, gia' deliberati con atto n. 87/C.U. del 18 marzo 1999 di questa conferenza e dall'altra, ha precisato che anche la quota da destinare al Fondo perequativo debba essere mantenuta nella stessa entita' e con gli stessi criteri gia' stabiliti nella richiamata deliberazione n. 87/C.U.; Considerato che sempre il richiamato Ministero ha provveduto a sentire il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione ed a consultare l'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; Ritenuto di recepire i criteri individuati nella proposta formulata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Acquisito, quindi, il consenso unanime dei componenti di questa Conferenza, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 281/1997; Delibera ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quanto segue: Art. 1. La misura del diritto annuale, per l'anno 2000, e' stabilita come segue: |Lire --------------------------------------------------------------------- Imprese individuali, società cooperative, consorzi, | imprenditori agricoli e coltivatori diretti ivi comprese le| società semplici agricole.... |143.000 --------------------------------------------------------------------- Unità locali con sede principale all'estero di cui all'art.| 9, comma 2, punto b) del decreto del Presidente della | Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.... |200.000 --------------------------------------------------------------------- Società di persone e società semplici non agricole.... |260.000 --------------------------------------------------------------------- Società con capitale sociale fino a L. 200.000.000.... |742.000 --------------------------------------------------------------------- Società con capitale sociale superiore a L. 200.000.000 | fino a L. 1.000.000.000.... |989.000 --------------------------------------------------------------------- Società con capitale sociale superiore a L. 1.000.000.000 | fino a L. 10.000.000.000.... |1.236.000 --------------------------------------------------------------------- Per ogni lire 10 miliardi o frazione di lire 10 miliardi di| capitale in più e fino ad un massimo di L. 10.000 | miliardi.... |247.000 --------------------------------------------------------------------- Unità locali e sedi secondarie: 20% del diritto dovuto | dalla sede sino ad un massimo di.... |200.000 Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attivita' economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.