IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative   del   predetto  Fondo  di  rotazione,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti  gli  articoli  74  e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1994,
n.  284,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento recante
procedure   di  attuazione  dellalegge  n.  183/1987  e  del  decreto
legislativo  3 aprile  1993, n. 96, in materia di coordinamento della
politica economica nazionale con quella comunitaria;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2847/93,  come  modificato  dal regolamento CE n. 686/97, concernente
l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della
politica  comune  della  pesca, nonche' il regolamento CE n. 1489/97,
recante  modalita'  di  applicazione  del suddetto regolamento CEE n.
2847/93;
  Visto  il  regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997,
relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
  Vista  la  decisione  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
95/527/CE   dell'8 dicembre  1995,  relativa  ad  una  partecipazione
finanziaria  della  Comunita' alle spese sostenute dagli Stati membri
per  l'attuazione  del  citato  regime di controllo dell'attivita' di
pesca;
  Vista la decisione della Commissione 99/354/CE, del 20 maggio 1999,
che  quantifica  in  10,908  Meuro  l'importo  delle  spese  ritenute
ammissibili,   stabilendo  altresi'  in  3,754  Meuro  il  contributo
finanziario  comunitario  per  la  realizzazione nell'anno 1999 delle
azioni previste nell'ambito del programma di controllo;
  Considerata,  pertanto, l'esigenza di assicurare la copertura della
restante quota occorrente per la realizzazione del programma di 7,154
Meuro, pari a 13,852 miliardi di lire;
  Considerata  la  necessita'  di  ricorrere  per  tale  importo alle
disponibilita'   del   Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie ex lege n. 183/1987;
  Visto  l'art.  5  del decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997,
concernente  "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative
in    materia    di    agricoltura   e   pesca   e   riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale";
  Vista  la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n.
6239121 del 14 luglio 1999;
  Visti  i  risultati  dei  lavori  della riunione svoltasi presso il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 25 ottobre
1999 con le amministrazioni interessate;
  Sulla  base dei lavori della Commissione per il coordinamento delle
politiche   economiche   nazionali   con  le  politiche  comunitarie,
istituita  nell'ambito  del CIPE ai sensi della deliberazione CIPE n.
79/98 del 5 agosto 1998;
                              Delibera:
  1.  Ai  fini  della realizzazione delle azioni previste nell'ambito
del  programma  di  controllo  dell'attivita' di pesca, richiamato in
premessa, per l'anno 1999 e' autorizzato un cofinanziamento nazionale
pubblico  di  13,852  miliardi  di  lire (7,154 Meuro) a valere sulle
risorse  del  Fondo  di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come
specificato  nella  tabella  1  allegata,  che forma parte integrante
della presente delibera.
  2.  La  predetta  quota viene erogata secondo le modalita' previste
dalla  normativa  vigente,  sulla  base delle richieste del Ministero
delle politiche agricole e forestali.
  3.  Il  Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare la quota
stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario.
  4.  Il  Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte
le  iniziative  ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le
scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al
programma  ed  effettua  i  controlli  di  competenza.  Il  Fondo  di
rotazione   potra'   procedere  ad  eventuali,  ulteriori  controlli,
avvalendosi   delle   strutture  del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato.
    Roma, 5 novembre 1999
                                  Il Presidente delegato: Amato
Registrata  alla  Corte  dei  conti  il  3 gennaio 2000 Registro n. 1
Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 3