IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visti in particolare gli
articoli 1 e 10;
  Visto   l'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
20 aprile 1994, n. 373;
  Visto  il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, concernente
il  conferimento  alle  regioni  ed  agli  enti  locali di funzioni e
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale,
in  attuazione  al disposto dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n.
94,  si e' tra l'altro proceduto al riordino delle funzioni di questo
Comitato,  al  quale  resta  attribuito  il potere di regolazione dei
servizi  di  pubblica utilita' non riconducibili alle attribuzioni di
apposite Autorita';
  Vista  la  propria  delibera  del  24 aprile 1996 con la quale sono
state  dettate  le  linee  guida  per  la  regolazione dei servizi di
pubblica utilita';
  Vista la propria delibera dell'8 maggio 1996, con la quale e' stato
istituito  il  Nucleo  per  l'attuazione  delle  suddette linee guida
(NARS), e le successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  l'atto  di concessione a favore delle F.S. S.p.a. rilasciato
il 26 novembre 1993 dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
  Vista  la  direttiva  CEE  n. 440 del 29 luglio 1991, relativa allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie;
  Vista  la  direttiva  95/18/CE  del  Consiglio  del 19 giugno 1995,
relativa alle licenze delle imprese ferroviarie;
  Vista  la  direttiva  95/19/CE  del  Consiglio  del 19 giugno 1995,
riguardante   la   ripartizione  delle  capacita'  di  infrastruttura
ferroviaria   e   la   riscossione   dei   diritti   per   l'utilizzo
dell'infrastruttura;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.
277, contenente il regolamento attuativo della direttiva 91/440/CE;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
146,  contenente  il regolamento attuativo delle direttive 95/18/CE e
95/19/CE;
  Viste  le  direttive  per  il risanamento dell'azienda F.S. emanate
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  rispettivamente  il
30 gennaio 1997 ed il 18 marzo 1999;
  Viste  le  raccomandazioni  formulate  dal  NARS  nella  seduta del
22 luglio 1999 in materia di tariffa di pedaggio di accesso alla rete
ferroviaria;
  Vista  la  nota  n.  11458  del  24 settembre  1999 con la quale il
Ministro  dei trasporti e della navigazione ha presentato la proposta
per la determinazione del canone di utilizzazione dell'infrastruttura
ferroviaria  ai  sensi  dell'art. 7 del citato decreto del Presidente
della   Repubblica   n.  277/1998,  allegando  la  relazione  tecnica
predisposta dal proprio Servizio di vigilanza sulle ferrovie;
  Considerato  che  le  richiamate  direttive comunitarie sollecitano
l'introduzione   del   principio   della   concorrenza   nel  settore
ferroviario   mediante  garanzia  di  accesso  alla  rete  a  diversi
produttori  di  servizi  ferroviari  e presuppongono che tale accesso
venga  sottoposto al pagamento di un pedaggio, senza peraltro fornire
un  criterio  univoco per la relativa determinazione e limitandosi ad
imporre  l'obbligo  di  non discriminazione tra i diversi operatori e
l'obbligo  della  separazione,  almeno  contabile, tra gestione della
rete e gestione dei servizi;
  Considerato  che  nel  gennaio  1999 le F.S. S.p.a., in conformita'
alle  disposizioni  di cui alla menzionata direttiva della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri del 18 marzo 1999, hanno proceduto alla
separazione contabile delle aree di business;
  Considerato  che  la  formulazione  dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 277/1998 porta ad escludere che nella
determinazione  del  canone di pedaggio debba tenersi conto dei costi
di lungo periodo, mentre non e' univoca nell'individuare la tipologia
dei costi di breve-medio periodo cui far riferimento;
  Considerato  che l'ipotesi predisposta dalle F.S. S.p.a. delinea un
criterio   di   determinazione  del  pedaggio  basato  sui  costi  di
circolazione  correlati  all'utilizzo  di una struttura efficientata,
ponendo  quindi  a  carico  dell'erario  gli  extra costi dovuti alle
attuali  inefficienze  infrastrutturali e gli extra costi conseguenti
all'utilizzo  del  secondo  macchinista  necessario in relazione alle
insufficienze tecnologiche della rete;
  Considerato  che  l'onere  correlato  all'imputazione di tali extra
costi   e'  destinato  a  ridursi  progressivamente  sino  ad  essere
soppresso nel 2003 quando dovranno essere completati gli investimenti
previsti dal contratto di programma;
  Considerato  in particolare che, per quanto concerne il calcolo del
pedaggio, sono presi in considerazione due addendi: l'uno commisurato
alla componente di tratta o nodo, con un prezzo differenziato secondo
la qualita' della linea utilizzata ed un prezzo per l'attraversamento
di  uno  degli  otto  nodi  individuati  dalla  societa',  e  l'altro
commisurato  alla distanza espressa in chilometri o al tempo espresso
in   minuti  in  funzione  del  grado  di  saturazione  delle  linee,
dell'usura  generata dal convoglio e della divergenza della velocita'
da quella standard di riferimento della singola linea;
  Considerato   che   il  menzionato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  146/1999,  nel definire le modalita' di riparto della
capacita'  infrastrutturale, fissa l'ordine di priorita' con cui deve
essere  soddisfatta  la  domanda di tracce e stabilisce i criteri per
l'ipotesi che tali priorita' non esauriscano la domanda;
  Ritenuto  che  la  proposta  di  cui  trattasi  sia  conforme  alla
richiamata  normativa in tema di determinazioni di pedaggi di accesso
e  di  ripartizione delle capacita' e che risulti idonea a soddisfare
l'esigenza  di rendere massimo l'accesso alla rete anche da parte dei
nuovi   operatori,   garantendo   nel  contempo  un  introito  minimo
accettabile al gestore dell'infrastruttura;
                              Delibera:
  1.  E'  formulato  parere  favorevole  in  ordine  alla proposta di
determinazione   del   canone   di  pedaggio  di  accesso  alla  rete
infrastrutturale   formulata  dal  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione con la nota specificata in premessa.
  Pertanto  il  suddetto  Ministro,  con  apposito  provvedimento  da
emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione della
presente  delibera, autorizzera' le F.S. S.p.a. ad applicare i canoni
stabiliti   alla   stregua  dei  criteri  sintetizzati  nell'allegato
documento tecnico.
  2.   I   contributi  statali  agli  extra  costi  di  circolazione,
quantificati  in  552  miliardi  di  lire  nel  calcolo del "montante
pedaggi  di  partenza",  ed  i  contributi  statali  al maggior costo
sopportato   dalle   imprese   ferroviarie  per  mancati  adeguamenti
tecnologici  e regolamentari che impediscono la guida ad agente unico
- corrisposti al gestore dell'infrastruttura e che questo trasferira'
alle  imprese sotto forma di sconti trasparenti e non discriminanti -
saranno  ridefiniti  in  diminuzione,  in  relazione alla progressiva
realizzazione  degli investimenti previsti nel contratto di programma
sino ad essere soppressi nel 2003.
  3.   Il   gestore   dell'infrastruttura   definira'  un  protocollo
contrattuale  tipo, da sottoscrivere con gli acquirenti di tracce, in
cui vengano regolamentati gli obblighi reciproci ed in cui siano, tra
l'altro, chiaramente identificate le penali da applicare a carico dei
treni  che  abbiano causato ritardi e quindi danni (non imputabili al
gestore medesimo) agli altri treni e le penali che per converso detto
gestore  si impegna a versare alle imprese di trasporto per i ritardi
dovuti a proprie colpe.
  4.   Il  gestore  dell'infrastruttura  potra'  fissare  al  60%  la
capacita'  massima  impegnabile, entro una determinata fascia oraria,
dai servizi con diritto di priorita' all'accesso alla rete al fine di
garantire  il migliore uso della capacita' stessa anche nei confronti
dei servizi commerciali.
  5.   Il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  riferira'
semestralmente  a  questo  Comitato  sullo  stato  di  attuazione del
sistema  di  determinazione  dei  canoni  di  pedaggio  per  la  rete
ferroviaria,   segnalando   in  particolare  eventuali  criticita'  e
formulando proposte per eventuali modifiche.
  Le  F.S.  S.p.a. sono tenute a fornire al Ministero dei trasporti e
della  navigazione tutti i dati funzionali per l'esercizio del potere
di  vigilanza  del  Ministero  stesso  con periodicita' trimestrale e
comunque su richiesta di detto Ministero.
    Roma, 5 novembre 1999
                                  Il Presidente delegato: Amato
Registrata  alla  Corte  dei  conti  il  3 gennaio 2000 Registro n. 1
Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 6