IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Visto  il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180: "Misure urgenti per
la  prevenzione  del  rischio  idrogeologico  ed  a favore delle zone
colpite da disastri franosi nella regione Campania";
  Vista  la  legge  3 agosto 1998, n. 267: "Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, recante
misure  urgenti  per  la  prevenzione  del rischio idrogeologico ed a
favore   delle   zone  colpite  da  disastri  franosi  nella  regione
Campania";
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 settembre   1998:   "Atto   di   indirizzo   e  coordinamento  per
l'individuazione   dei  criteri  relativi  agli  adempimenti  di  cui
all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180";
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
1o dicembre  1998:  "Conferma  dei  termini stabiliti dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29 settembre  1998 per gli
adempimenti   previsti   dall'art.  1,  comma  1,  del  decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180";
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
12 gennaio  1999:  "Approvazione  della ripartizione dei fondi di cui
all'art.  8,  comma  1,  del  decreto-legge  11 giugno  1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267";
  Visto  infine  il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132: "Interventi
urgenti  in  materia  di  protezione  civile", convertito dalla legge
13 luglio 1999, n. 226: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge  13 maggio  1999, n. 132, recante interventi urgenti in
materia di protezione civile";
  Considerato  che l'insieme delle norme citate indica come obiettivo
principale  di  medio  periodo  per  l'Autorita' di bacino dell'Adige
l'adozione,  entro  il 30 giugno 2001, di un piano stralcio di bacino
per   l'assetto   idrogeologico   contenente  l'individuazione  e  la
perimetrazione  di  tutte  le diverse categorie di aree a rischio, le
relative  misure di salvaguardia, e gli interventi per la prevenzione
ed il controllo dei rischi;
  Osservato  che  nel frattempo l'Autorita' di bacino dell'Adige deve
comunque   approvare,  entro  il  31 ottobre  1999,  in  deroga  alle
procedure  stabilite  dalla  legge  18 maggio  1989, n. 183, un piano
straordinario  di  bacino diretto a rimuovere le situazioni a rischio
piu'  alto,  redatto  anche  sulla base delle proposte delle province
autonome  di  Bolzano  e  Trento,  della  regione Veneto e degli enti
locali  interessati,  e  costruito  necessariamente  su  decisioni da
assumere  entro  un  termine molto breve dall'entrata in vigore della
disposizione che lo prevede;
  Sottolineato  che  il piano straordinario dovrebbe prioritariamente
ricomprendere  le  aree  per  cui  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
ma  che  non  si sono verificate le condizioni per tali provvedimenti
con riferimento al territorio del bacino dell'Adige;
  Osservato  che  lo  stesso  piano  straordinario,  anche  ai  sensi
dell'art.  1, comma 1-bis, della legge di conversione 13 luglio 1999,
n.  226, contiene in particolare l'individuazione e la perimetrazione
delle  aree a rischio molto elevato per l'incolumita' delle persone e
per  la  sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e
culturale;
  Visto  che  per  le  aree cosi' perimetrate devono essere adottate,
entro  lo  stesso  termine  stabilito  per  l'approvazione  del piano
straordinario, misure di salvaguardia con i contenuti di cui all'art.
17  della  legge 18 maggio 1989, n. 183, comma 3, lettera d), e comma
6-bis,  come  aggiunto  dall'art.  12 della legge 4 dicembre 1993, n.
493;
  Ritenuto  che tra le situazioni a rischio idrogeologico piu' alto e
le aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle
persone  e  per  la  sicurezza  delle infrastrutture e del patrimonio
ambientale  e  culturale,  espressioni entrambi utilizzate dal citato
art.  1,  comma 1-bis, della legge n. 226/1999, non esiste diversita'
sostanziale;
  Considerato   che  le  aree  contemplate  dalla  presente  delibera
corrispondono  quindi  alle  aree  a  rischio  idraulico,  di frana e
valanga  indicate  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  29 settembre 1998 come aree a rischio molto elevato, per le
quali rileva la classe di rischio R4, e che il decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  citato  e'  tuttora  applicabile  alle
fattispecie  oggetto  del piano straordinario e delle relative misure
di salvaguardia;
  Viste  in  special  modo tutte le norme di indirizzo e di contenuto
riportate  dal  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglie  dei
Ministri,  con  particolare riferimento a quelle concernenti i metodi
per  l'individuazione  di massima delle aree a rischio molto elevato,
per  la  rispettiva perimetrazione, per la valutazione dei livelli di
rischio  molto  elevato  di  classe  R4,  e  per la definizione delle
relative misure di salvaguardia;
  Preso  atto  che  secondo le indicazioni del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri i ristretti termini per provvedere hanno
reso   opportuno  il  ricorso  ad  un  metodo  speditivo  -  comunque
tecnicamente  adeguato  e sufficiente - per individuare e perimetrare
le  aree  in  questione  in  tutto  il  territorio del bacino, metodo
fondato  sulle  analisi  conoscitive di area vasta disponibili, sulla
varia  cartografia tematica esistente, sulle informazioni storiche di
carattere   piu'  specifiche  basate  sugli  elementi  di  conoscenza
disponibili e consolidati sul territorio nonche' sulla localizzazione
e  sulla caratterizzazione di eventi passati riconoscibili o noti, ed
infine  su  tutte  le  altre  conoscenze  disponibili presso gli enti
territoriali  compresi  nel  bacino dell'Adige, come dettagliatamente
esposto nella relazione illustrativa;
  Rilevato   che  i  tempi  a  disposizione  ed  i  metodi  speditivi
necessariamente  adottati  implicano  l'immediata  prosecuzione delle
attivita'  conoscitive per la verifica dell'esistenza di altre aree a
rischio idrogeologico molto elevato;
  Osservato  che le misure di salvaguardia da adottarsi in attuazione
del  piano straordinario devono riguardare, in virtu' dei gia' citati
richiami operati dall'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 226/1999, e
con  gli  opportuni  adattamenti: l'individuazione la quantificazione
delle  situazioni  di  rischio  idrogeologico;  le  norme  di  tutela
temporanee   e   l'imposizione  di  adeguati  limiti  per  l'uso  del
territorio  e  dei  beni  su  di  esso  ubicati al fine di assicurare
l'incolumita'  delle  persone,  la  sicurezza  delle  infrastrutture,
l'integrita'  del  patrimonio  culturale  e  ambientale; prescrizioni
speciali per evitare l'aggravamento dei rischi per effetti dannosi di
interventi    antropici;    le    eventuali   prescrizioni   relative
all'estrazione dei materiali litoidi, ai fini della conservazione del
regime  delle acque e dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei
terreni;  indicazioni  preliminari  sulle  opere  necessarie  per  la
mitigazione del rischio;
  Rilevato  che  di  conseguenza  le  stesse  norme  di  salvaguardia
disciplinano  situazioni  a  piu'  alto  rischio  in  cui possono tra
l'altro  essere  ricompresi: gli agglomerati urbani, comprese le zone
di  espansione;  le  aree  destinate  a  servizi  pubblici  e privati
quantitativamente   piu'   significativi;   le   strutture  sportive,
ricreative   e   ricettive   maggiormente  utilizzate;  le  aree  con
insediamenti produttivi, le infrastrutture e gli impianti tecnologici
di  maggiore rilevanza strategica; gli ambienti naturali piu' integri
o  fondamentali per la conservazione di specie animali e vegetali; il
patrimonio  culturale  riconosciuto di grande valore scientifico o di
decisiva importanza locale;
  Accertato  che  l'indicazione  delle  opere  per  la  riduzione del
rischio   non  comporta  decisioni  in  ordine  alla  verifica  della
cantierabilita'  ed  al  finanziamento di interventi, ma si pone come
base  per  le  proposte  che  le Autorita' di bacino sono chiamate ad
inoltrare  al  Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali,
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2, della legge 3 agosto 1998, n, 267,
come  modificato  dall'art. 9 della legge 13 luglio 1999, n. 226, per
la  predisposizione  dei  programmi  di  interventi  urgenti  per  la
riduzione del rischio idrogeologico;
  Constatato   che   in   applicazione   di  quanto  sopra  il  piano
straordinario   e   le   relative   misure   di   salvaguardia   sono
caratterizzati  in  particolare: dal collegamento tra le informazioni
utilizzate  per  la rispettiva elaborazione urgente e quelle raccolte
in   modo   coordinato   nell'ambito  degli  studi  finalizzati  alla
preparazione  del  piano  di  bacino;  dall'inquadramento nel sistema
della  pianificazione territoriale vigente nelle province autonome di
Bolzano e Trento e nella regione Veneto; dalla selezione delle aree a
rischio  piu'  alto  oggetto  del  piano  tra  l'insieme delle aree a
rischio   idrogeologico   esistenti   nel  bacino  dell'Adige;  dalla
connessione tra le scelte del piano straordinario, la predisposizione
del  piano  stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico ed i piani
urgenti di emergenza di protezione civile di cui all'art. 1, comma 4,
della legge n. 267/1998;
  Viste  le  indicazioni  di carattere preliminare inserite nel piano
straordinario  in  ordine  agli interventi di mitigazione del rischio
nelle aree a rischio geologico molto elevato;
  Considerato   che   l'elenco  dei  comuni  del  bacino  idrografico
dell'Adige  in  cui  sono individuate aree a rischio molto elevato di
frana  e  valanga  costituisce  il  presupposto  per  procedere  alla
effettiva  individuazione  esecutiva  degli interventi di mitigazione
del  rischio  e  contestualmente  il presupposto per il trasferimento
alle  province  autonome  di  Bolzano  e Trento e alla regione Veneto
delle risorse finanziarie disponibili;
  Visto che nel bacino idrografico dell'Adige non sono in questa fase
dell'attivita' ricognitiva individuate aree a rischio idraulico molto
elevato;
  Considerato   che   e'   tuttavia   opportuno  adottare  misure  di
salvaguardia valide per le aree a rischio idraulico molto elevato che
dovessero essere individuate in sede di integrazioni future del piano
straordinario;
  Tenuto  conto  che  le  perimetrazioni  e le misure di salvaguardia
stabilite  con  la  presente  delibera  potranno  essere  integrate e
specificate,  oltre  che  in  base  a nuove necessita' urgenti, anche
grazie  a  conoscenze  aggiuntive  ed  agli  effetti  delle azioni di
mitigazione  del  rischio, nel quadro dei piu' puntuali interventi di
perimetrazione  delle aree a rischio, di valutazione approfondita dei
rischi   e  di  individuazione  degli  interventi  di  prevenzione  e
controllo   del   rischio  a  regime  connessi  all'elaborazione  del
definitivo  piano  stralcio  per  le  aree a rischio idrogeologico da
adottarsi  entro  il  30 giugno  2001 nonche' collegati alla restante
pianificazione  stralcio  ed  alla  pianificazione di sottobacino nel
bacino idrografico dell'Adige;
  Osservato  che  i  vincoli temporanei posti dalla presente delibera
sono  finalizzati  alla  tutela di interessi generali prioritari, non
hanno  contenuto  espropriativo e non fanno sorgere alcun titolo alla
corresponsione di indennizzi;
  Preso atto della particolare situazione istituzionale esistente nel
bacino  dell'Adige,  caratterizzata  dalle  competenze primarie delle
province  autonome  di  Bolzano  e Trento nelle materie oggetto della
presente  delibera, con particolare sottolineatura della salvaguardia
delle   prerogative  della  rispettiva  autonomia  operata  dall'art.
8-sexies, della legge 3 agosto 1998, n. 267, e dall'art. 1, paragrafo
5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre
1998;
  Osservato che ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo
1992,  n. 267, il piano di bacino di rilievo nazionale nelle province
autonome   di   Bolzano   e   Trento  costituisce  uno  strumento  di
coordinamento   delle   competenze   e  degli  interventi  statali  e
provinciali, creando per le stesse province vincoli di obiettivo e di
risultato;
  Vista  la  collaborazione  che  si  e'  instaurata  con le province
autonome  e  con  la regione Veneto per confrontare i risultati delle
elaborazioni  analitiche condotte dall'Autorita' di bacino dell'Adige
con  le  prescrizioni  delle diverse pianificazioni urbanistiche e di
settore,  anche allo scopo di recepirne le proposte e le prescrizioni
nella presente delibera;
  Visto  che  grazie  a  tale  collaborazione  si  e'  verificata  la
convergenza  delle  stesse  province  autonome e della stessa regione
sull'elenco  delle  aree  a  rischio  predisposto  dall'Autorita'  di
bacino;
  Osservato  che  non sono pervenute all'Autorita' di bacino proposte
di altri enti locali interessati al piano straordinario;
  Ricordato   che  il  piano  straordinario  oggetto  della  presente
delibera   e'   direttamente  approvato  dal  Comitato  istituzionale
dell'Autorita'   di   bacino  dell'Adige  in  deroga  alle  procedure
stabilite  dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e di conseguenza senza
applicare  le  norme  in materia di adozione del piano di bacino e di
consultazione  dei soggetti ad esso interessati previste dall'art. 18
della stessa legge;
  Visto  il  parere  del  Comitato  tecnico  dell'Autorita' di bacino
dell'Adige espresso all'unanimita' nella seduta del 20 ottobre 1999;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                         Piano straordinario
  Per  le  finalita'  di  cui  alle  premesse, e' approvato il "Piano
straordinario   per   la   rimozione   delle   situazioni  a  rischio
idrogeologico  piu'  alto"  nel bacino di rilievo nazionale del fiume
Adige, allegato alla presente delibera.
  Il piano e' costituito dagli elaborati seguenti:
    relazione illustrativa;
      tavole  ed  elaborati  di  perimetrazione  delle aree a rischio
idrogeologico nel bacino idrografico del fiume Adige:
  A) Aree esondate ed esondabili:
    relazione tecnica:
      tavola  A.1, ubicazione delle aree storicamente esondate, scala
1:250.000;
      tavole  da  A.2.1  a  A.2.8, ubicazione delle aree storicamente
esondate   e  punti  critici  di  esondazione  o  allagamento,  scala
1:100.000;
      tavole  da  A.3.1  a  A.3.7,  ubicazione delle aree esondabili,
scala 1:10.000.
  B) Aree a rischio molto elevato da frana e valanga:
    relazione tecnica:
      tavola  B.1,  carta  geologica  del  bacino dell'Adige e schema
stratigrafico, scala 1:500.000;
      tavola B.2, ubicazione dei fenomeni franosi, scala 1:250.000;
      tavola  B.3,  individuazione delle aree a rischio molto elevato
da frana, scala 1:250.000;
      tavola  B.4,  individuazione delle aree a rischio molto elevato
da valanga, scala 1:250.000;
      perimetrazione  delle  aree  a  rischio molto elevato da frana,
scala 1:10.000, e relative schede tecniche;
      Perimetrazione  delle  aree a rischio molto elevato da valanga,
scala 1:25.000, e relative schede tecniche;
    misure di salvaguardia.
  Per  quanto concerne la tutela dal rischio idraulico molto elevato,
il piano straordinario non individua nell'attuale fase dell'attivita'
ricognitiva  aree  con  tale  livello di rischio in nessun territorio
comunale del bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Adige.
  Per  quanto concerne la tutela dal rischio di frana e valanga molto
elevato,  il  piano straordinario interessa quindi le aree del bacino
idrografico   di  rilievo  nazionale  del  fiume  Adige  ubicate  nei
territori dei seguenti comuni:
Aree a rischio molto elevato da frana:
  provincia di Bolzano:
    Badia / Abtei;
    Bolzano / Bozen;
    Brennero / Brenner;
    Campo Tures / Sand in Taufers;
    Castelrotto / Kastelruth;
    Chienes / Kiens;
    Cornedo all'Isarco / Karneid;
    Corvara in Badia / Corvara;
    Fie' allo Sciliar / Vls am Schlern;
    Fortezza / Franzensfeste;
    Lagundo / Algund;
    Laives / Leifers;
    La Valle / Wengen;
    Merano / Meran;
    Montagna / Montan;
    Moso in Passiria / Moos in Passeier;
    Naturno / Naturns;
    Renon / Ritten;
    S. Genesio Atesino / Jenesien;
    S. Leonardo in Passiria / St. Leonhard in Passeier;
    S. Lorenzo di Sebato / St. Lorenzen;
    S. Martino in Passiria / St. Martin in Passeier;
    S. Cristina Val Gardena / St. Christina in Grden;
    Selva di Val Gardena / Wolkenstein in Grden;
    Stelvio / Stilfs;
    Velturno / Feldthurns;
  provincia di Trento:
    Avio;
    Caldes;
    Calliano;
    Canazei;
    Faedo;
    Lona-Lases;
    Male';
    Mori;
    Nomi;
    Peio;
    Predazzo;
    Rovereto;
    Spormaggiore;
    Tassullo;
    Terragnolo;
    Trento;
    Vallarsa.
Aree a rischio molto elevato da valanga:
  provincia di Bolzano:
    Curon Venosta / Graun im Vinschgau;
    Moso in Passiria / Moos in Passeier;
    Predoi / Prettau;
    Senales / Schnals;
    Selva dei Molini / Mühlwald;
    Stelvio / Stilfs;
  provincia di Trento:
    Monclassico;
    Peio;
    Pellizzano;
    Rabbi;
    Tesero;
    Vermiglio.
  Le  prescrizioni  del  piano  straordinario  si applicano alle aree
individuate  e  perimetrate  come  aree  a rischio di frana e valanga
molto  elevato secondo le cartografie di cui al comma 2, ed alle aree
a rischio idraulico molto elevato che dovessero essere individuate in
sede di future varianti.
  Il piano straordinario contiene:
    l'individuazione delle aree esondate ed esondabili;
    l'individuazione  e  la  perimetrazione  delle aree considerate a
rischio  di  frana o di valanga molto elevato per l'incolumita' delle
persone,  la  sicurezza  delle  infrastrutture  e  delle  altre opere
pubbliche, la conservazione del patrimonio ambientale e culturale;
    le  misure  di  salvaguardia  adottate  per  le  aree  a  rischio
perimetrate;
    la previsione e la regolamentazione organizzativa delle attivita'
conoscitive   necessarie   per   adeguare   l'individuazione   e   la
perimetrazione   iniziali   alle  eventuali  emergenze  ambientali  o
idrogeologiche  sopravvenute,  alle  nuove  conoscenze  acquisite  in
virtu' di indagini specifiche di area o nell'ambito dell'elaborazione
del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico.
  Le  disposizioni  del  piano  straordinario  si aggiungono a quelle
delle  leggi  e degli strumenti di programmazione e di pianificazione
generale  o  di settore delle province autonome di Bolzano e Trento e
della  regione  Veneto  che  delimitano  aree a rischio idrogeologico
diverse, con i relativi sistemi di vincoli e di salvaguardie.