IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
trasferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e  successive  modifiche,  con  il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, e successive modifiche,
concernente  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca;
  Visto  il  decreto ministeriale 14 settembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  258  del  3 novembre  1999,  concernente  la
determinazione  dei  criteri  per  la  conferma della validita' e per
l'indicazione  dei  limiti  temporali  definitivi dei nulla-osta gia'
rilasciati;
  Valutata l'opportunita' di prorogare la validita' dei nulla-osta di
cui  al  citato  decreto  ministeriale  14 settembre 1999 nei casi di
motivata e documentata istanza degli interessati;
  Valutata  altresi' l'opportunita' di prevedere, in alternativa alla
documentazione   rilasciata  dal  R.I.Na.,  l'autocertificazione  del
cantiere navale costruttore;
  Sentiti  il  Comitato  nazionale per la gestione e la conservazione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  Commissione  consultiva
centrale  per  la pesca marittima che, nella riunione del 29 dicembre
1999, hanno espresso all'unanimita' parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La validita' dei nulla-osta di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 ed
al comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 settembre 1999, in
caso  di motivata e documentata istanza dell'interessato, puo' essere
prorogata per un periodo non superiore a sei mesi.