IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999, concernente la determinazione dei criteri per la conferma della validita' e per l'indicazione dei limiti temporali definitivi dei nulla-osta gia' rilasciati; Valutata l'opportunita' di prorogare la validita' dei nulla-osta di cui al citato decreto ministeriale 14 settembre 1999 nei casi di motivata e documentata istanza degli interessati; Valutata altresi' l'opportunita' di prevedere, in alternativa alla documentazione rilasciata dal R.I.Na., l'autocertificazione del cantiere navale costruttore; Sentiti il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella riunione del 29 dicembre 1999, hanno espresso all'unanimita' parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. La validita' dei nulla-osta di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 ed al comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 settembre 1999, in caso di motivata e documentata istanza dell'interessato, puo' essere prorogata per un periodo non superiore a sei mesi.