IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,  convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   28 maggio   1997,  n.  140,  ed,  in
particolare,  l'art.  13  che  prevede  "misure  fiscali  a  sostegno
dell'innovazione nelle imprese industriali";
  Visto  l'art.  17  della  legge  7 agosto  1997,  n.  266,  che  ha
modificato  il  predetto  art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n.
140;
  Visto  il  proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro delle
finanze,   27 marzo  1998,  n.  235,  recante  il  regolamento  sulle
modalita'  e  procedure per l'attuazione di misure fiscali a sostegno
dell'innovazione  nelle  imprese  industriali  ed, in particolare, il
comma  2  dell'art.  5  che  demanda  al Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  con  proprio decreto, la definizione
delle  informazioni  e  documentazioni  ulteriori  da  allegare  alla
dichiarazione-domanda    e    l'individuazione   del   concessionario
responsabile delle attivita' istruttorie;
  Vista  la  circolare  in data 10 luglio 1998, n. 900290, pubblicata
nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  131  del  24 luglio  1998,  con  la  quale  sono  state
anticipate le istruzioni operative per consentire l'attivazione delle
misure fiscali di cui alla richiamata legge n. 140/1997;
  Visti  i  decreti  12 ottobre  1998  e  15 dicembre 1998 relativi a
termini  di  presentazione delle istanze di cui alla richiamata legge
n. 140/1997;
  Visto  l'art.  18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di decentramento di funzioni amministrative;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto
1999,  emanato  ai sensi del comma 1, lettera o), del richiamato art.
18  del  decreto  legislativo n. 112/1998, il quale ha individuato le
funzioni  amministrative  in  materia  di incentivazioni alle imprese
riservate allo Stato;
  Considerato   che   l'intervento   a   sostegno   della  ricerca  e
dell'innovazione  di  cui  all'art.  13  della  richiamata  legge  n.
140/1997 rientra tra quelli che saranno conferiti alle regioni;
  Ravvisata  la  necessita' di procedere alla sospensione dei termini
di  presentazione  di nuove istanze, a decorrere dal 1o gennaio 2000,
nelle more del perfezionamento degli atti di conferimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.   Dal   1o gennaio   2000  e'  sospesa  la  presentazione  delle
dichiarazioni-domande relative alla concessione dei benefici previsti
dall'articolo  13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con    modificazioni,   dalla   legge   28 maggio   1997,   n.   140,
successivamente modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n.
266. Sono restituite alle imprese le dichiarazioni-domande presentate
a decorrere dal predetto termine.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 dicembre 1999
                                                   Il Ministro: Letta