IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima" e successive modifiche; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale della pesca; Visto l'art. 1 della legge n. 72/1992 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a paziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamita' naturali o di avversita' meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale; Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, recante "Modalita' tecniche e criteri relativi alle provvidenze" previste dalla citata legge n. 72/1992; Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante "Misure urgenti in materia di pesca e di acquacoltura"; Visto l'art. 1, comma 2, di detto decreto-legge con il quale si dispone che, con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le modalita' tecniche di attuazione in materia di Fondo di solidarieta' nazionale della pesca; Vista l'istanza in data 15 novembre 1996 con la quale la Lega pesca, ai sensi del comma 2, art. 2, del citato decreto ministeriale 3 marzo 1992, ha chiesto il riconoscimento di eccezionali calamita' naturale a seguito della predazione di prodotti ittici da parte dei cormorani nella zona dello stagno di Cabras (Oristano), nel periodo novembre 1995-marzo 1996, su segnalazione del Nuovo consorzio cooperative Pontis S.c. a r.l.; Vista la relazione prodotta dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata la mare, incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, che ha riconosciuto l'eccezionalita' dell'evento e l'incidenza del danno causato dallo stesso sul bilancio della societa' pari al 60% e pertanto superiore al limite del 35% previsto dal comma 6, art. 2, del decreto gia' citato; Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 5 agosto 1999, ha reso all'unaminita' parere favorevole; Decreta: Art. 1. In dipendenza della predazione di prodotti ittici operata dai cormorani nello stagno di Cabras (Oristano), e' dichiarato lo stato di calamita' naturale, anche sulla base delle relazioni scientifiche agli atti dell'amministrazione.