IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  legge  17  febbraio  1982,  n. 41, recante "Piano per la
razionalizzazione  e  lo sviluppo della pesca marittima" e successive
modifiche;
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992, n. 72, istitutiva del Fondo di
solidarieta' nazionale della pesca;
  Visto   l'art.   1   della  legge  n.  72/1992  che  stabilisce  la
destinazione  delle risorse del Fondo alla concessione di contributi,
a titolo di pronto intervento a paziale copertura del danno, a favore
di  pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si
trovino   in   particolari  condizioni  di  bisogno  per  la  ripresa
produttiva   della  propria  azienda,  in  conseguenza  di  calamita'
naturali  o  di avversita' meteomarine ovvero ecologiche di carattere
eccezionale;
  Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile,
recante  "Modalita'  tecniche  e  criteri  relativi alle provvidenze"
previste dalla citata legge n. 72/1992;
  Visto  il  decreto-legge  30  settembre 1994, n. 561, convertito in
legge 30 novembre 1994, n. 655, recante "Misure urgenti in materia di
pesca e di acquacoltura";
  Visto  l'art.  1,  comma  2, di detto decreto-legge con il quale si
dispone  che,  con  decreto  del  Ministero  delle  risorse agricole,
alimentari  e  forestali,  sentita la commissione consultiva centrale
per  la  pesca  marittima,  sono  approvate  le modalita' tecniche di
attuazione in materia di Fondo di solidarieta' nazionale della pesca;
  Vista  l'istanza  in  data  15  novembre  1996 con la quale la Lega
pesca,  ai sensi del comma 2, art. 2, del citato decreto ministeriale
3  marzo  1992, ha chiesto il riconoscimento di eccezionali calamita'
naturale  a  seguito della predazione di prodotti ittici da parte dei
cormorani  nella  zona dello stagno di Cabras (Oristano), nel periodo
novembre   1995-marzo  1996,  su  segnalazione  del  Nuovo  consorzio
cooperative Pontis S.c. a r.l.;
  Vista  la  relazione prodotta dell'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata la mare, incaricato di effettuare
accertamenti   sull'esistenza   e   sulla   rilevanza   del  fenomeno
denunciato,   che  ha  riconosciuto  l'eccezionalita'  dell'evento  e
l'incidenza  del  danno  causato  dallo  stesso  sul  bilancio  della
societa'  pari al 60% e pertanto superiore al limite del 35% previsto
dal comma 6, art. 2, del decreto gia' citato;
  Sentita  la  commissione  consultiva centrale della pesca marittima
che,  nella riunione del 5 agosto 1999, ha reso all'unaminita' parere
favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  dipendenza  della  predazione  di  prodotti  ittici operata dai
cormorani  nello  stagno di Cabras (Oristano), e' dichiarato lo stato
di  calamita' naturale, anche sulla base delle relazioni scientifiche
agli atti dell'amministrazione.