L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
           ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazioni  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla vita, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 novembre 1984, di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  gia'  rilasciate  alla Risparmio assicurazioni S.p.a.
(gia'   Varese  assicurazioni  S.p.a.),  con  sede  in  Trieste,  via
Machiavelli n. 4, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Viste  le  comunicazioni della societa' e, da ultimo, la lettera in
data 22 dicembre 1999 con la quale la Risparmio assicurazioni S.p.a.,
in  conformita'  con  le  deliberazioni  assunte  all'unanimita'  dal
consiglio  di  amministrazione,  nell'adunanza  tenutasi  in  data 17
dicembre  1999,  ha  rinunciato espressamente all'esercizio di alcuni
rami assicurativi;
  Considerato  che  ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma
1, lettere a) e b) del citato decreto legislativo n. 175/1995;
                              Dispone:
  Ai  sensi  dell'art.  65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, la Risparmio assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste,
e'    decaduta   dall'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa nei rami corpi di veicoli ferroviari,
corpi  di  veicoli  aerei,  corpi  di  veicoli  marittimi, lacustri e
fluviali,  r.c.  aeromobili,  credito  (autorizzato  limitatamente al
credito   ipotecario  aeronautico  e  navale)  nonche'  all'esercizio
dell'attivita'  riassicurativa nei rami infortuni, malattia, corpi di
veicoli  terrestri,  merci trasportate, incendio ed elementi naturali
(autorizzato  con  esclusione  del  rischio  energia nucleare), altri
danni  ai  beni  (autorizzato con esclusione dei rischi gia' compresi
nei  rami  bestiame,  films,  grandine,  guasti  macchine e rischi di
montaggio),  r.c.  autoveicoli  terrestri,  r.c.  veicoli  marittimi,
lacustri e fluviali e perdite pecuniarie di vario genere (autorizzato
con  esclusione dei rischi gia' compresi nei rami pioggia e rischi di
impiego).
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 gennaio 2000
                                             Il presidente: Manghetti