IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art.
39,  come  modificato  dalla  legge  23  dicembre  1998,  n. 448, che
prevede,  al  comma  2,  l'obiettivo  della riduzione complessiva del
personale  in  servizio  alla data del 31 dicembre 1999, nella misura
dell'1,5 per cento del numero delle unita' in servizio al 31 dicembre
1997  e, al comma 3, la determinazione, con deliberazione trimestrale
del  Consiglio  dei  Ministri,  del numero delle assunzioni presso le
singole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  in  data  4  marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 1998, con il quale sono stati
individuati  i  criteri  ed  i  parametri per la valutazione, su basi
statistiche  omogenee,  del  numero  complessivo  dei  dipendenti  in
servizio  nelle  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento
autonomo  e  negli enti pubblici non economici con organico superiore
alle duecento unita';
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica in data 18 giugno
1998,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1998,
in  data  3 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281
del  1o  dicembre  1998,  in  data  21 gennaio 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1999 e in data 22 settembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999;
  Viste  le  note  del  Ministro  della  giustizia  nelle quali viene
manifestata  la  inderogabile necessita' di immettere tempestivamente
in  servizio settecentododici unita' di personale amministrativo, per
non  pregiudicare  l'operativita'  e  la  funzionalita'  degli uffici
giudiziari  nella  fase  di  avvio della riforma del giudice unico di
primo grado, che avra' attuazione a decorrere dal 2 gennaio 2000;
  Considerato   che   i  rappresentati  motivi  d'urgenza  richiedono
l'autorizzazione,   con   carattere   prioritario,   della  immediata
immissione  di  nuovo  personale aggiuntivo rispetto a quello gia' in
servizio;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 10 dicembre 1999;
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il   Ministero   della   giustizia   e'   autorizzato  ad  assumere
cinquecentosettanta  unita'  da  destinare agli uffici giudiziari, al
fine  di  garantire  l'avvio della riforma del giudice unico di primo
grado, con decorrenza non anteriore al 1o gennaio 2000.