L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella seduta del Consiglio del 28 ottobre 1999;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156,   recante  "Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    in    materia    postale,    di    bancoposta   e   di
telecomunicazioni";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  recante "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni";
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
19 settembre 1996, recante "Tariffe del servizio radiomobile pubblico
di comunicazione analogico a 900 MHz (TACS)";
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche nazionali";
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche internazionali";
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
8  maggio  1997, n. 197, recante "Regolamento di servizio concernente
le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico";
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
recante  "Suddivisione  del  territorio  nazionale  per  il  servizio
telefonico";
  Vista  la  propria delibera del 22 dicembre 1998, n. 85/98, recante
"Condizioni  economiche di offerta del servizio di telefonia vocale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999;
  Vista  la  propria  delibera  del  16 marzo 1999, n. 10/99, recante
"Condizioni  economiche  delle  comunicazioni  fisso-mobile originate
dalla rete Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70
del 25 marzo 1999;
  Vista  la  propria  delibera del 25 giugno 1999, n. 101/99, recante
"Condizioni  economiche  di  offerta del servizio di telefonia vocale
alla  luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1999;
  Vista  la  propria  delibera del 28 luglio 1999, n. 170/99, recante
"Introduzione  della  tariffa  a  tempo",  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999;
  Considerata    l'opportunita'    di    un   primo   intervento   di
semplificazione  regolamentare  al  fine  di  adeguare  la  normativa
vigente  al  nuovo  sistema  di tariffazione a tempo introdotto dalla
suddetta delibera n. 170/99;
  Udita   la  relazione  al  Consiglio  della  dott.ssa  Paola  Maria
Manacorda   ai   sensi   dell'art.  32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28
febbraio  1997, recante "Tariffe telefoniche nazionali" e' modificato
come segue:
    a) all'art. 2:
      1) al   comma   2,  l'espressione  "condizioni  tariffarie"  e'
sostituita dalla seguente: "condizioni economiche";
    b) all'art. 5:
      1) il testo del comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "Alle    comunicazioni    teleselettive    (urbane,    interurbane,
internazionali  ed  intercontinentali)  da  impianto  di  abbonato si
applicano  i  prezzi  definiti  secondo  i  criteri  stabiliti  nella
delibera  n. 170/99 del 28 luglio 1999 dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, recante "Introduzione della tariffa a tempo .";
      2) il testo del comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "L'addebito  relativo  ai  consumi  rilevati  e relativi alle varie
tipologie di comunicazioni avviene sulla base delle norme tecniche di
omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti.";
      3) il testo del comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "In  sede  di  emissione  delle  bollette,  i  consumi rilevati per
periodi  mensili  sono  considerati  cumulativamente  in relazione al
periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione puo' decorrere
da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione.";
    c) all'art. 6:
      L'espressione   "condizioni  tariffarie"  e'  sostituita  dalla
seguente: "condizioni economiche";
    d) l'art. 7 e' soppresso;
    e) all'art. 8 e' aggiunto il seguente comma:
  "7.  Le  disposizioni  contenute nel presente articolo si intendono
aggiornate  alla luce del decreto del Ministro delle comunicazioni 25
novembre  1997, recante "Suddivisione del territorio nazionale per il
servizio telefonico , e delle delibere dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  numeri  85/98  del  22 dicembre  1998,  recante
"Condizioni  economiche  di  offerta del servizio di telefonia vocale
101/99  del 25 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta
del  servizio  di  telefonia  vocale  alla  luce  dell'evoluzione dei
meccanismi  concorrenziali  e  170/99  del  28 luglio  1999,  recante
"Introduzione della tariffa a tempo .";
    f) il testo dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
  "Alle   comunicazioni   interurbane  da  impianto  di  abbonato  si
applicano  i  prezzi  definiti  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla
delibera  n. 170/99 del 28 luglio 1999 dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, recante "Introduzione della tariffa a tempo .".