IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Kurz Angelika, nata a Leverkusen il 26 aprile 1966, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo il riconoscimento del titolo accademico di "Diplom-Sozialpedagogin (FH)" conseguito nel febbraio 1996 presso la Fachhoshule di Dusseldorf, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "assistente sociale"; Preso atto dell'autorizzazione all'uso del titolo professionale "pedagoga sociale riconosciuta statalmente" ed all'esercizio della professione rilasciato alla sig.ra Kurz dal governo circondariale di Dusseldorf in data 2 aprile 1996; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 aprile 1999; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Ritenuto che le misure compensative di cui all'art. 6 menzionato debbano rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimento nel corso dell'esperienza maturata; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Kurz Angelika, nata a Leverkusen il 26 aprile 1966, cittadina tedesca, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli "assistenti sociali" e l'esercizio della professione in Italia.