IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista  la legge 27 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34,
comma 8-bis;
  Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
  Vista  l'istanza  del rettore dell'Universita' di Malta, per i fini
di  cui all'art. 2 della predetta legge n. 4/1999, presentata in data
20 luglio 1999, e l'allegata documentazione;
  Rilevato che l'Universita' di Malta ha deliberato in data 13 maggio
1999  di  aprire  in  Italia  una  filiazione in Roma con sede in via
Nomentana n. 335, denominata Link Campus;
  Vista  la  nota  M.U.R.S.T. prot. n. 3455 del 20 settembre 1999 con
cui sono stati richiesti chiarimenti;
  Viste  le  note  del 23 settembre 1999 e del 23 ottobre 1999 con le
quali,  il rettore dell'Universita' di Malta ha fornito i chiarimenti
richiesti, corredati da apposita documentazione;
  Preso  atto  che il rettore della predetta Universita' di Malta con
le  predette  note  del 23 settembre e 23 ottobre scorso ha precisato
che  l'Universita'  stessa  e'  ente  senza  scopo di lucro, ai sensi
dell'Education  Act  n. XXIV del 1988, cap. 327, parte V, dell'Act n.
XVIII del 1997;
  Vista  la  Resolution  del  Consiglio dell'Universita' di Malta del
13 maggio  1999  e  allegato statuto della filiazione denominata Link
Campus;
  Visto   il  regolamento  adottato  il  21 giugno  1999  dal  senato
dell'Universita'   di   Malta   concernente   l'organizzazione  delle
attivita' didattiche della predetta filiazione;
  Rilevato  altresi',  che  lo  scopo della predetta filiazione e' lo
studio  in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o
di ricerca dell'Universita' di Malta;
  Preso  atto  che  gli  insegnamenti  saranno  impartiti  solo  agli
studenti effettivamente iscritti presso l'Universita' di provenienza;
                              Decreta:
  1.  E' autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio
1999,  l'attivita' svolta in Italia dalla filiazione dell'Universita'
di Malta avente sede in Roma, via Nomentana n. 335.
  2.  L'autorizzazione  comporta  l'esenzione fiscale di cui all'art.
34, comma 8-bis della legge 27 aprile 1989, n. 154.
  3.  La  presente  autorizzazione  non  comporta  il  riconoscimento
giuridico  della  filiazione  per  i fini di cui all'art. 2, comma 5,
lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25.
  4.  Il  presente  decreto  sara'  inviato  ai  competenti organi di
controllo  per  i  conseguenti  adempimenti  e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 27 novembre 1999
                                                Il Ministro: Zecchino