IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Staffler Heike, nata a Bressanone il 25 gennaio 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo il riconoscimento del titolo accademico di "Diplom-Sozialpedagogin (BA)" conseguito nel settembre 1995 presso l' Accademia professionale di Stoccarda "Baden-Wurttemberg", ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "assistente sociale"; Preso atto dell'autorizzazione all'uso del titolo professionale "pedagoga sociale riconosciuta dallo Stato" ed all'esercizio della professione rilasciata alla sig.ra Staffler il 30 settembre 1995; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 18 febbraio 1999, del 14 luglio 1999 e del 28 settembre 1999; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Ritenuto che le misure compensative di cui all'art. 6 menzionato debbano rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimento nel corso dell'esperienza maturata; Decreta: Alla sig.ra Staffler Heike, nata a Bressanone il 25 gennaio 1969, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli "assistenti sociali" e l'esercizio della professione in Italia.