Alle imprese interessate
                                  Alle organizzazioni imprenditoriali
  Il  procedimento  per  la  concessione  delle agevolazioni previste
dalla legge n. 215/1992 prevede, com'e' noto, l'assegnazione, ai fini
della formazione delle graduatorie, di un punteggio complessivo sulla
base  della valutazione di specifici elementi riferiti al progetto. I
singoli elementi ed i corrispondenti punteggi sono stati definiti con
decreto  ministeriale  del 20 dicembre 1996, recante i criteri per la
selezione delle domande.
  Il punteggio complessivo attribuito alle singole iniziative e' dato
dalla  somma  dei  punti  assegnati per ciascuno degli elementi sopra
menzionati,  che rappresentano pertanto gli indicatori progettuali su
cui si fonda la valutazione dell'amministrazione.
  Sebbene il citato decreto non detti disposizioni esplicite riguardo
al  caso in cui si verifichino o vengano rilevate variazioni dei dati
progettuali   tali   da   determinare   una  modifica  del  punteggio
complessivamente assegnato in fase di graduatoria, il sistema da esso
delineato consente tuttavia di trarre le indicazioni necessarie circa
le conseguenze di tali modifiche.
  Considerato   infatti   che   l'inserimento  in  graduatoria  delle
iniziative   avviene   in  ordine  decrescente  di  punteggio  e  che
l'agevolazione   viene   concessa   nello   stesso  ordine,  fino  ad
esaurimento  fondi, ne deriva che lo scostamento dei dati progettuali
rispetto  a  quelli originari non determina alcuna conseguenza fino a
quando il nuovo punteggio complessivo risultante rientri tra i valori
che, sulla base della graduatoria di riferimento, hanno consentito la
concessione dell'agevolazione.
  Qualora,  invece,  il  nuovo punteggio derivante dalla modifica dei
dati  progettuali  si collochi al di sotto dei valori sopracitati, ne
consegue la revoca dell'agevolazione.
  La revoca sara' solo parziale nel caso in cui la nuova posizione in
graduatoria   occupata  dal  progetto  rientri  tra  quelle  che  sin
dall'origine  hanno  consentito,  a  causa  dell'insufficienza  delle
risorse    finanziarie,   la   concessione   di   una   quota   parte
dell'agevolazione.
  Le  imprese  dovranno  pertanto  prestare attenzione alle eventuali
variazioni da apportare all'iniziativa, tenendo presente quanto sopra
detto  e  valutando  le conseguenze che alcune scelte imprenditoriali
potranno    avere   sul   punteggio   e   quindi   sul   mantenimento
dell'agevolazione.
  Cio' premesso, si forniscono alcune utili indicazioni riguardo alla
rilevazione  dei  singoli  dati  progettuali  che sara' effettuata da
questa amministrazione nella fase dei controlli.
  I  dati  progettuali  non  soggetti a variazione sono da intendersi
riferiti al momento della presentazione della domanda.
  Per  i dati soggetti a variazione occorre fare riferimento all'anno
a  regime, intendendosi per tale l'anno solare successivo all'entrata
a   regime   dell'iniziativa;   l'entrata   a  regime  deve  comunque
verificarsi entro dodici mesi dalla data di ultimazione del programma
di investimenti agevolato, a tal fine occorre precisare quanto segue:
    il  numero degli occupati dell'anno a regime deve intendersi come
numero  medio mensile nei dodici mesi di riferimento, calcolato sulla
base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese;
    il  rapporto  investimenti/occupazione  e' determinato in base ai
nuovi    valori    dell'investimento   definitivamente   ammesso   ad
agevolazione e del livello occupazionale conseguito a regime;
    per  quanto  riguarda la quota di partecipazione femminile, oltre
alla  verifica  del  dato  dichiarato al momento della domanda, viene
altresi'  verificato  il  dato  dell'anno  a  regime  ai  fini  della
rilevazione  dello  scostamento  dal punteggio iniziale; anche in tal
caso  la  quota di partecipazione femminile nell'impresa e' calcolata
come  media  mensile  dei  dati  dell'anno  a regime, considerando la
situazione   risultante  alla  fine  di  ciascun  mese  dell'anno  di
riferimento.
  Rispetto   all'elemento   della   partecipazione  femminile,  giova
comunque  ricordare  che,  al di la' della questione fin qui trattata
concernente  il  controllo  del  valore degli indicatori di progetto,
sussiste comunque per tutte le imprese beneficiarie l'obbligo sancito
dall'art.  10  del regolamento di attuazione (decreto ministeriale n.
706/1996) di mantenere la quota di presenza femminile entro il limite
minimo  indicato  dall'art.  2,  comma  1, lettera a), della legge n.
215/1992, per un periodo di cinque anni dalla data del decreto che ha
sancito la concessione delle agevolazioni.
  La  riduzione  della  presenza  femminile  al di sotto del predetto
limite  comporta  la  perdita  del  requisito  soggettivo di "impresa
femminile"  stabilito  dalla legge e determina in ogni caso la revoca
delle  agevolazioni,  a  prescindere  dal  valore  complessivo  degli
indicatori di cui si e' prima trattato.
  Ai  fini  del  controllo del suddetto requisito e dell'adozione dei
conseguenti  provvedimenti  di  revoca, questa amministrazione porra'
comunque  attenzione  alla  sostanziale  continuita' nel possesso del
requisito  medesimo, non considerando, in caso di perdita temporanea,
i  periodi  di  interruzione  dovuti  ai  tempi tecnici necessari per
ripristinare  la  situazione di conformita' alla norma. In ogni caso,
tale  periodo di interruzione, continuativo o frazionato che sia, non
potra' essere maggiore di sei mesi nell'ambito dell'intero periodo di
sussistenza dell'obbligo.
  Si   richiama   infine   l'attenzione  delle  imprese  beneficiarie
sull'obbligo, sancito dall'art. 10, comma 2, del medesimo regolamento
di  attuazione, di mantenere la proprieta' dei beni agevolati per tre
anni a decorrere dalla concessione dell'agevolazione. Tale obbligo va
inteso  non  soltanto come mantenimento della formale titolarita' dei
beni,  ma  anche  come vincolo riferito alla destinazione d'uso degli
stessi,  atteso  che  l'agevolazione viene concessa per una finalita'
specifica,  che  e'  quella  di  consentire  la  realizzazione  di un
determinato programma di investimenti.
  Ne  consegue  che  i  beni  agevolati  non potranno essere distolti
dall'uso originario per un periodo di tre anni, decorrente dalla data
di  emissione  del  decreto di concessione del beneficio. Nel caso in
cui   l'impresa  abbia  necessita'  di  procedere  all'alienazione  o
distrazione  dall'uso  di alcuni beni, deve comunque darne preventiva
comunicazione   al  Ministero,  ai  fini  dell'autorizzazione,  fermo
restando  che  l'agevolazione  sara' comunque decurtata pro-quota, in
relazione al periodo di permanenza dei beni stessi nella destinazione
originaria.

                                 Il direttore generale
                 per il coordinamento degli incentivi alle imprese
                                        Sappino