IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Visto l'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega
il  Governo  ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
legge  di delegazione, un decreto legislativo per la depenalizzazione
dei  reati  minori  e  per  la riforma della disciplina sanzionatoria
nelle  materie  indicate  negli  articoli  3,  4,  5,  6, 7 e 8 della
medesima  legge,  nonche'  per  attribuire  al  giudice  di  pace  la
competenza  in  materia  di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di
cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
    Vista  la  deliberazione  preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 novembre 1999;
    Udito  il  parere  delle  competenti Commissioni permanenti della
Camera   dei   deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  previsto
dall'articolo 17 della legge di delegazione;
    Vista  la  deliberazione  definitiva  del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
    Sulla proposta del Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                          Depenalizzazione

    1.  Sono  trasformate  in  illeciti amministrativi, soggetti alle
sanzioni  stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come
reato  dalle  leggi comprese nell'elenco allegato al presente decreto
legislativo  e  da  ogni altra disposizione in materia di produzione,
commercio  e igiene degli alimenti e delle bevande, nonche' di tutela
della  denominazione  di  origine dei medesimi, fatta eccezione per i
reati  previsti  dal  codice  penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della
legge   30 aprile   1962,  n.  283,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle dispo- sizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo  vigente dell'art. 5 della legge 30 aprile
          1962,  n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e
          262  del  testo  unico  delle leggi sanitarie approvato con
          regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica
          della  produzione e della vendita delle sostanze alimentari
          e delle bevande) e' il seguente:
              "Art.  5.  - E' vietato impiegare nella preparazione di
          alimenti   o  bevande,  vendere,  detenere  per  vendere  o
          somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
          distribuire per il consumo sostanze alimentari:
                a) private   anche   in  parte  dei  propri  elementi
          nutritivi  o  mescolate  a sostanze di qualita' inferiore o
          comunque  trattate  in  modo  da  variarne  la composizione
          naturale,  salvo  quanto  disposto  da  leggi e regolamenti
          speciali;
                b) in cattivo stato di conservazione;
                c) con  cariche  microbiche  superiori  ai limiti che
          saranno  stabiliti  dal  regolamento  di  esecuzione  o  da
          ordinanze ministeriali;
                d)  insudiciate,  invase  da  parassiti,  in stato di
          alterazione   o   comunque   nocive,  ovvero  sottoposte  a
          lavorazioni   o   trattamenti   diretti   a  mascherare  un
          preesistente stato di alterazione;
                e) (Omissis);
                f) (Omissis);
                g) con  aggiunta  di  addittivi  chimici di qualsiasi
          natura  non  autorizzati  con  decreto  del Ministro per la
          sanita'  o,  nel  caso  che  siano stati autorizzati, senza
          l'osservanza  delle norme prescritte per il loro impiego. I
          decreti   di   autorizzazione  sono  soggetti  a  revisioni
          annuali;
                h) che  contengano  residui  di  prodotti,  usati  in
          agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle
          sostanze  alimentari  immagazzinate, tossici per l'uomo. Il
          Ministro  per la sanita', con propria ordinanza, stabilisce
          per  ciascun  prodotto,  autorizzato  all'impiego  per tali
          scopi,  i  limiti  di  tolleranza  e  l'intervallo per tali
          scopi,  i  limiti  di  tolleranza e l'intervallo minimo che
          deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e,
          per  le  sostanze  alimentari  immagazzinate  tra  l'ultimo
          trattamento e l'immissione al consumo.".
              -  Per  il  testo  vigente  degli articoli 6 e 12 della
          citata  legge  30 aprile 1962, n. 283, vedi note all'art. 6
          del presente decreto legislativo.