IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  13  luglio  1966,  n.  559,  concernente il nuovo
ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;
  Visto  l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio
1966,  n.  559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1967, n. 806;
  Visto  l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale e'
stato  stabilito,  fra  l'altro,  che  il suddetto Istituto assume la
denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, concernente il
riordino  dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua  trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli 11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  provvedimento  n.  9059782  del 23 novembre 1999, con il
quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno
2000,  i  prezzi  di  vendita, in abbonamento e a fascicoli separati,
della  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana;
  Vista la lettera del 14 dicembre 1999, prot. n. 621-622/A/2, con la
quale il Ministro della giustizia ha espresso parere favorevole;
                               Approva
per  l'anno  2000,  i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a
fascicoli  separati,  della  Raccolta  ufficiale degli atti normativi
della  Repubblica  italiana,  determinati  dal  Provveditore generale
dello Stato:
                             Annata 2000
                (edizione unica con volumi rilegati)
Abbonamento annuale: L. 352.000.
Abbonamento annuale per regioni, province e comuni: L. 329.000.
Volume separato: L. 33.000.
                          Annate arretrate
Brossura (disponibilita' fino al 1987): L. 232.000.
Rilegata: L. 352.000.
Ciascun volume in brossura: L. 20.000.
Ciascun volume rilegato: L. 33.000.
Fascicoli fino al 1973, per ciascun fascicolo: L. 14.000.
  I  prezzi  di  vendita,  in  abbonamento  ed a volumi separati, per
l'estero,  nonche'  quelli  delle  annate, dei volumi e dei fascicoli
arretrati, si intendono raddoppiati.
  Il presente decreto sara' registrato a norma di legge.
    Roma, 23 dicembre 1999
                                                   Il Ministro: Amato