IL DIRETTORE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3  e  4,  relativi  alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini  Upim  -  Unita'  Iglesias  e  Nuoro,  inoltrata  presso la
competente   Direzione   regionale   del   lavoro   e  della  massima
occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 24 ottobre 1995
e che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario
di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei lavoratori in data 21 settembre 1995 e
19 settembre  1995,  successivamente integrato con verbale di accordo
del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi decorrente
dal  18 ottobre 1995 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal
contratto nazionale del settore commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della Direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    A)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  25 settembre 1995 al
24 settembre  1996  la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984  n.  726,  convertito con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista - in favore dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino  Upim con sede in Milano, unita' di Nuoro, per i
quali  e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un massimo di 250 ore di lavoro, articolate su settimane intere di
sospensione  e  su  singole  giornate lavorative, nei confronti di un
massimo di 24 lavoratori su un organico di 39 unita';
    B)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  25 settembre 1995 al
24 settembre  1996  la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n.  726, convertito con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista - in favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Nuoro, per i
quali  e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  150  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione  dell'orario  di lavoro individuale, nei
confronti  di  un  massimo  di  14  lavoratori,  su un organico di 39
unita'.