Ai  sensi  e  per gli effetti delle norme regolamentari di cui al
decreto  rettorale  del 20 settembre 1999, n. 3182, si rende noto che
la   facolta'  di  giurisprudenza  di  questo  Ateneo  ha  deliberato
l'istituzione  di un posto di ruolo di seconda fascia da destinare al
settore  scientifico  disciplinare  N18X  "Diritto  romano  e diritti
dell'antichita'"  (primo corso di laurea), alla cui copertura intende
provvedere mediante procedura di trasferimento.
    Con  procedura  di  valutazione  comparativa  la facolta' intende
provvedere   a  soddisfare  le  esigenze  didattiche  e  scientifiche
relative alla storia del diritto romano ed in particolare alla storia
della  costituzione  romana  e  degli  eventi economico-sociali della
storia di Roma antica.
    Gli  aspiranti  al  trasferimento devono far pervenire le proprie
domande  all'ufficio  di  presidenza  della  suddetta facolta', entro
trenta  giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, mediante raccomandata postale.
    Ai fini della tempestivita' della domanda, fara' fede la data del
timbro postale di spedizione.
    La domanda dovra' essere corredata di:
      a) curriculum;
      b) elenco  delle  pubblicazioni e titoli posseduti alla data di
scadenza del presente avviso;
      c) eventuale    copia   delle   pubblicazioni   ritenute   piu'
significative.
    Per  i  soli  docenti  di  altro  ateneo, l'istanza dovra' essere
ulteriormente  corredata  di  certificato  di servizio dell'ateneo di
appartenenza affestante:
      1) la  retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla
successiva classe di stipendio;
      2) l'indicazione  del  settore  scientifico-disciplinare cui il
docente  risulta  assegnato  in applicazione dell'art. 14 della legge
19 novembre 1990, n. 341.
    Possono  produrre  domanda  di  trasferimento  coloro  che  hanno
maturato  tre  anni di permanenza nella stessa sede universitaria (si
intende  per tale la facolta' di appartenenza per i docenti interni),
anche  se  in  aspettativa  ex  art. 13, primo comma, da 1) a 9), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
    Il  requisito  si intende posseduto anche se per il primo dei tre
anni  il  servizio  e'  inferiore  all'anno  accademico ma, comunque,
prestato per oltre sei mesi.
    Il  trasferimento potra' esse richiesto anche nel corso del terzo
anno  di  permanenza presso la sede universitaria (o facolta' per gli
interni) di attuale afferenza.