IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la  legge  n.  349/1996  recante: "Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
  Visto  l'art.  17  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante:   "Attuazione   delle   direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,
91/689/CEE  sui  rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;
  Vista   la  legge  9 dicembre  1998,  n.  426,  concernente  "Nuovi
interventi in campo ambientale";
  Visto  in  particolare  l'art.  1, comma 4, della citata legge che,
individua  tra  gli  altri l'area industriale di Massa e Carrara come
intervento di bonifica di interesse nazionale;
  Considerato   che   ai   sensi   del  citato  art.  1  il  Ministro
dell'ambiente  deve  perimetrare l'ambito territoriale entro il quale
procedere  alla  caratterizzazione  ed  alla successiva progettazione
degli  interventi  di  messa  in  sicurezza,  bonifica  e  ripristino
ambientale;
  Viste  le  risultanze  della  riunione  tenutasi il 19 ottobre 1999
presso  il Ministero dell'ambiente con i rappresentanti dei comuni di
Massa   e   Carrara,   nella   quale  e'  stato  concordato  l'ambito
territoriale da inserire nel perimetro;
  Considerato  che  si  e' individuata un'area nella quale, accanto a
zone  sicuramente utilizzate per attivita' potenzialmente inquinanti,
sono  state  individuate  anche  zone  che,  in  quanto  confinanti o
interconnesse possono essere state esposte a fattori inquinanti;
  Considerato  che,  all'interno  della suddetta area, sara' eseguita
l'attivita'  di  caratterizzazione  al fine di accertare le effettive
condizioni  di  inquinamento, con riserva di individuare le eventuali
ulteriori aree per le quali, alla luce dei primi accertamenti, emerga
una  possibile  situazione di inquinamento tale da rendere necessario
l'allargamento del perimetro;
  Considerato   che,   in  mancanza  di  precise  informazioni  sulle
condizioni  di  inquinamento,  la  cui  acquisizione  rientra  fra le
attivita'  da svolgere nella successiva fase di caratterizzazione, si
e'  ritenuto  di  dover  fare  riferimento  alle  aree occupate dagli
insediamenti  industriali,  alle zone di discarica, all'area compresa
tra  gli  insediamenti  produttivi  e la linea di costa ai fini della
caratterizzazione  dell'inquinamento  della  falda, compromessa dalle
attivita' industriali, alla fascia costiera i cui fondali siano stati
oggetto  di  sversamento  abusivo  di  rifiuti  o  nei  quali abbiano
recapitato o recapitino scarichi;
  Considerato  che  le  aree cosi' individuate, caratterizzate da una
significativa  presenza di attivita' produttive e da gravi condizioni
di degrado, sono collocate a ridosso dei centri abitati;
  Vista  la  nota  del Ministero dell'ambiente n. 19230/ ARS/DI/R del
27 ottobre  1999  con  la quale e' stato chiesto ai comuni di Massa e
Carrara il parere in merito alla perimetrazione predisposta a seguito
delle  riunioni  effettuate  presso il Ministero con i rappresentanti
delle predette amministrazioni;
  Vista la nota del comune di Carrara n. 1811 del 6 novembre 1999 con
la  quale,  in  risposta  alla  nota  ministeriale sopracitata, viene
chiesto l'inserimento del bacino portuale all'interno del perimetro;
  Vista  la nota del comune di Massa n. 39038 del 9 novembre 1999 con
la  quale,  si esprime parere favorevole alla perimetrazione proposta
dal Ministero dell'ambiente;
  Ravvisata la necessita' di estendere la perimetrazione alle aree di
discarica  dei  detriti provenienti dall'estrazione e lavorazione del
marmo ricadenti nel comune di Carrara;
  Vista  la  nota  del Ministero dell'ambiente n. 21972/ ARS/DI/R del
2 dicembre  1999,  con la quale e' stato chiesto al comune di Carrara
il   parere   in   merito   alla  nuova  perimetrazione  predisposta,
comprendente le citate aree, da esprimersi entro dieci giorni;
  Vista la nota del comune di Carrara n. 1912 del 2 dicembre 1999 con
la  quale  si  esprime  parere  favorevole  alla nuova perimetrazione
predisposta;
                              Decreta:
                                Art. 1.
  Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, in caso
di   inquinamento,   ad   attivita'  messa  in  sicurezza,  bonifica,
ripristino ambientale e monitoraggio sono individuate all'interno del
perimetro  provvisorio  indicato nella cartografia in scala 1:100:000
allegata  al presente decreto. La cartografia ufficiale e' conservata
in  originale  presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme
presso la regione Toscana.
  Il  perimetro  puo'  essere  modificato  con  decreto  del Ministro
dell'ambiente  nel  caso in cui dovessero emergere altre aree con una
possibile  situazione  di  inquinamento  tale  da  rendere  necessari
ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.